Ho acquistato una pompa di calore, proposta da un’azienda veneta (Green Power) con un finanziamento da una finanziaria proposta dalla stessa azienda: questa pompa di calore però non ha mai funzionato perché – come documentato dalla casa madre – non è idonea per il mio impianto; la società non ha avanzato alcuna proposta di soluzione e così mi sono trovato costretto a sospendere il pagamento delle rate tramite avvocato ma ora sono iscritto nel registro del CRIF. Non mi sembra giusto si debba pagare un prodotto nuovo non funzionante per non essere indicato come cattivo pagatore.
Bisogna capire se ha fatto un finanziamento generico per pagare il bene acquistato oppure se il finanziamento era esclusivamente dedicato a quello specifico acquisto e quindi la finalità riportata sul contratto con la finanziaria. Nel primo caso le due operazioni (acquisto e finanziamento) sono separate ed ognuna viaggia per la sua strada: quindi azione nei confronti dell’azienda ma prosieguo nel pagamento delle rate. Poi si potrà richiedere all’azienda la restituzione dell’importo del bene che la finanziaria ha provveduto a saldare alla stessa.
Nel secondo caso, invece, se ci sono vizi nel bene fornito (come mai ha scoperto solo dopo che la pompa di calore non era idonea? E la ditta non ne ha altre più pertinenti?) si avvia una azione con la parte venditrice contestando la inadeguatezza del bene fornito e quindi il vizio contrattuale. Contestualmente si comunica la contestazione anche alla finanziaria e si può sospendere il pagamento del prestito finalizzato. In caso di iscrizione comunque al Crif ( e’ sempre possibile che avvenga) si può richiedere e pretendere la cancellazione anche con il ricorso al Garante.
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Autore: Unione Nazionale Consumatori
Data: 11 aprile 2017
L’esperto risponde su… segnalato al Crif
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