Il notaio risponde su… pensione di reversibilità
La pensione di reversibilità spetta anche in caso di separazione e di divorzio?
La pensione di reversibilità spetta anche al coniuge separato, purché il lavoratore deceduto sia stato iscritto all’ente previdenziale prima del termine del procedimento di separazione; se però il coniuge è separato con addebito, ne ha diritto solo se già titolare di un assegno alimentare a carico del coniuge deceduto. Il coniuge divorziato è beneficiario della pensione di reversibilità alle stesse condizioni di quello separato, purché l’ex coniuge defunto sia stato iscritto all’ente previdenziale prima della sentenza di divorzio. Se quest’ultimo in vita si fosse risposato, l’autorità giudiziaria, su istanza delle parti interessate, stabilirà con motivata sentenza la percentuale di ripartizione della reversibilità tra il coniuge superstite e l’ex coniuge divorziato. (Consiglio Nazionale del Notariato_ Guida “Diritti e doveri in famiglia”).