Novità nel campo di denominazioni Dop e Igp che vengono direttamente dall’Europa.
Alla fine dell’anno scorso è stato raggiunto l’accordo tra Europarlamento, Consiglio e Commissione sulle regole per le Denominazioni che entreranno in vigore nel 2024. Si tratta di una riforma molto attesa che consentirà di dare ulteriori certezze al consumatore sulla autenticità dei marchi grazie al “diritto d’autore”. Del resto, proprio in considerazione dell’importanza di queste sigle per le nostre scelte al supermercato era necessario accrescere la trasparenza, obiettivo che si realizza grazie ad alcune novità come l’inserimento del nome del produttore in etichetta per i prodotti DOP e IGP, una maggiore tracciabilità online per assicurare la veridicità del marchio e più tutele quando questi alimenti o bevande vengono utilizzati come ingredienti.
Ma vediamo prima di andare nello specifico delle novità cosa si intende per Dop e Igp.
Dop e Igp, cosa si intende?
DOP sta per Denominazione d’Origine Protetta. Per i prodotti DOP deve essere dimostrato che la particolare qualità e le caratteristiche che possiedono sono dovute “sostanzialmente o esclusivamente” alla circoscritta e “ben delimitata” zona di produzione. Ne sono un esempio il Prosciutto di Parma DOP o il Parmigiano Reggiano DOP, il Pecorino sardo. Ma non si tratta di una peculiarità solo italiana: sono Dop anche lo champagne, l’olio di kalamata, Polish Vodka, Queso Manchego e Gruyere.
E ricordiamo che nella definizione di DOP rientrano le menzioni tradizionali italiane DOC (Denominazione di Origine Controllata) e DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita).
IGP significa Indicazione Geografica Protetta. Per ottenere questo marchio basta una sola caratteristica di distinzione o la reputazione del prodotto proveniente da una zona solo “delimitata”. Alcune fasi della produzione possono dunque avvenire presso altre zone (per esempio la materia prima può provenire dall’estero) ma vanno comunque rispettati i requisiti previsti dal disciplinare di produzione. La mortadella di Bologna IGP rientra in questa categoria insieme al Pomodoro Pachino, il Cioccolato di Modica e l’Arancia Rossa di Sicilia. Nel gruppo delle IGP viene ricompresa la menzione tradizionale italiana IGT (Indicazione Geografica Tipica) utilizzata per i vini.
Cosa cambia in Europa
Innanzitutto è stata introdotta una procedura di registrazione di questi marchi più semplice, allo scopo di ridurre i tempi di attesa tra la domanda e l’effettiva registrazione dell’indicazione geografica.
Inoltre, le istituzioni comunitarie sono intervenute sulla trasparenza informativa in particolare su tutte quelle situazioni nelle quali un prodotto Dop o Igp è utilizzato come ingrediente: in questo caso, può essere usato nella denominazione del relativo prodotto trasformato (o nella sua etichettatura o nel materiale pubblicitario) solo se l’ingrediente DOP o IGP è in quantità sufficiente a conferire una caratteristica essenziale al prodotto trasformato e se non viene utilizzato nessun altro prodotto comparabile ad esso per aumentarne la quantità.
E non solo la percentuale dell’ingrediente dovrà essere indicata in etichetta, ma gli utilizzatori di tali prodotti dovranno informare preventivamente l’associazione di produttori riconosciuta per quell’ingrediente e attendere il loro via libera, che potrà includere raccomandazioni sul suo uso corretto.
Altro aspetto rilevante del nuovo regolamento riguarda il ruolo dei Consorzi di tutela: secondo il testo, i gruppi di produttori otterranno maggiori diritti e riconoscimenti e potranno impedire o contrastare qualsiasi misura o pratica commerciale che danneggi l’immagine e il valore dei loro prodotti. Per aumentare la trasparenza nei confronti dei consumatori è stato anche stabilito che il nome del produttore dovrà apparire nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica sulla confezione di tutte le IG.
Cosa c’entra il Diritto d’Autore?
Uno degli aspetti più innovativi della riforma delle denominazioni d’origine, riguarda l’obbligo delle autorità nazionali di adottare misure amministrative e giudiziarie per prevenire o interrompere l’uso di marchi protetti utilizzati illegalmente: si applicherà anche agli abusi online, attraverso un sistema di geoblocking. I nomi di dominio che utilizzano DOP e IGP illegalmente dovranno essere rimossi o l’accesso ad essi dovrà essere disabilitato.
A tal fine, è stato coinvolto l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo) che dovrà istituire un sistema di allerta per i nomi di dominio. Viene così rafforza la tutela dei consumatori anche grazie al diritto della proprietà intellettuale: del resto, la disciplina delle DOP e delle IGP è volta ad aiutare i produttori proprio sul versante della corretta comunicazione delle peculiarità dei prodotti e il corretto utilizzo di questi nomi garantisce una concorrenza leale, la disponibilità di informazioni attendibili per i consumatori e -in ultima analisi- anche il rispetto della proprietà intellettuale.
Ovviamente, a differenza dei marchi d’impresa, la disciplina che regola le DOP e le IGP non prevede alcun tipo di diritto di esclusiva sull’utilizzo di detti nomi in capo ad un unico soggetto, ma il diritto d’autore aiuta il consumatore anche in questo frangente, e non c’è da stupirsi perché se ci pensiamo bene, figurativamente parlando, il titolare di questi “diritti di proprietà intellettuale” è, in qualche modo, il nostro territorio.