Vi è mai capitato di recarvi al banco del check in dell’aeroporto muniti di regolare biglietto e prenotazione e sentirvi rispondere
“Non abbiamo più posti disponibili”? Si tratta di “
overbooking” una pratica scorretta adottata da molte compagnie aeree che vendono più biglietti di quanti siano i posti realmente disponibili (per evitare, in caso di disdette, di effettuare voli con pochi passeggeri a bordo).
Si tratta di un
disservizio che arreca notevoli disagi ai passeggeri coinvolti, soprattutto in periodi di alta stagione.
Come comportarsi in caso di overbooking? Quali diritti ha il consumatore in caso di negato imbarco per overbooking? E’ bene sapere che la normativa europea stabilisce
una serie di obblighi a cui le compagnie devono attenersi in questi casi.
In caso di overbooking la compagnia aerea è obbligata ad offrire al passeggero una delle seguenti alternative:
- il rimborso del prezzo del biglietto entro 7 giorni (in denaro, con buoni di viaggio e/o altri servizi);
- il primo volo possibile fino a destinazione;
- un volo in data successiva, a scelta del passeggero.
In aggiunta la compagnia aerea deve pagare una compensazione pecuniaria a titolo di indennizzo del disagio subito pari a
- 250 euro per i voli fino a 1.500 km;
- 400 euro per i voli interni alla UE oltre 1.500 km e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;
- 600 euro per i voli che non rientrano nei punti precedenti.
La compagnia aerea deve inoltre offrire gratuitamente al turista:
- due telefonate o fax, telex o e-mail;
- pasti o rinfreschi;
- il pernottamento in albergo qualora sia necessario
Per informazioni e assistenza vai allo Sportello Turismo
Autore: Unione Nazionale Consumatori
Data:12 aprile 2017