Come dichiarare il prestito
Nonostante la natura dei prestiti tra privati appaia a prima vista “informale”, è necessario seguire lo stesso alcune regole e avere delle determinate accortezze per evitare di incappare in qualche sgradevole inconveniente, sotto forma per esempio di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, che com’è noto ha il compito di verificare (e ha vari strumenti per farlo, a cominciare dal Redditometro), l’esistenza o meno di eventuali redditi non dichiarati. E un prestito molto oneroso, rilasciato senza alcun riscontro formale, potrebbe essere facilmente scambiato per un compenso in nero (e a quel punto, in mancanza di prove scritte, diventa complicato dimostrare il contrario). Soprattutto se il beneficiario effettuasse una spesa che il suo reddito non gli potrebbe permettere. Risulta quindi di fondamentale importanza documentare l’origine delle somme di denaro date e ricevute in occasione di un prestito tra parenti (ci riferiamo ovviamente a cifre notevoli, almeno da 500 euro in su). La prima cosa da fare per dimostrare che i soldi provengono da un prestito infruttifero è quella di sottoscrivere una scrittura privata firmata sia dal mutuante (colui che eroga il prestito) che dal mutuatario (colui che riceve il prestito) con la data certa dell’atto. Il documento, in duplice copia (sul web si trovano dei validi fac-simile), deve naturalmente contenere i dati personali dei firmatari, il loro grado di parentela, l’entità della cifra prestata, il metodo di pagamento, il limite per la restituzione (con l’opzione della restituzione anticipata), lo scopo del prestito e la specifica di prestito infruttifero con l’aggiunta della dicitura “neppure nella misura dell’interesse legale”. La burocrazia non finisce qui visto che la “data certa” inserita nella scrittura privata va validata (altrimenti sarebbe troppo facile, in caso di controllo da parte del Fisco, esibire un contratto con una data messa strategicamente “a caso”). Per farlo:- si può registrare la scrittura presso l’Agenzia delle Entrate dietro il pagamento della relativa imposta di registro, pari a una percentuale della quantità di denaro prestata;
- è possibile spedire a se stessi una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno che ne attesti la data;
- a questi due metodi tradizionali negli ultimi anni se ne sono aggiunti un paio più moderni, che prevedono l’utilizzo della posta elettronica certificata o PEC (il testo della scrittura privata va copiato nel corpo dell’email, non va inviato come allegato), o in alternativa la firma digitale.
Prestito infruttifero
Solitamente i prestiti tra parenti sono infruttiferi, ovvero non prevedono l’applicazione d’interessi (altrimenti si definirebbero a titolo oneroso), perché in questi casi chi concede il denaro non aspira a ottenere un guadagno, quanto piuttosto a favorire una persona a lui cara. In caso di prestito infruttifero sarà necessario inserire nella scrittura di cui abbiamo parlato una dicitura che riporti che non sono previsti interessi per la restituzione del denaro “neppure nella misura dell’interesse legale”.Interessi sul prestito
Al momento di prestare denaro ad un parente o ad un amico si possono anche richiedere degli interessi. In questo caso si parla di prestito oneroso e, seppur il valore degli interessi non è prefissato dalla legge, questi non dovranno comunque superare la soglia dell’usura stabilita dalla legislazione corrente. Le tempistiche per la restituzione del denaro e il valore degli interessi restano questioni sulle quali possono decidere autonomamente i due soggetti con la raccomandazione però di inserire il tasso d’interesse stabilito nella scrittura privata che si effettua così da evitare spiacevoli dimenticanze.Passaggio di denaro
Il passaggio del denaro prestato, così come la sua restituzione, in ottemperanza alle ultime disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti, può avvenire in contanti se l’importo è inferiore a 3 mila euro, altrimenti dev’essere effettuato tramite assegno o bonifico bancario. Bisogna far molta attenzione a inserire una causale molto dettagliata, specificando la data in cui è stata formalizzata la scrittura privata e lo scopo del prestito. Per esempio scrivere “Prestito infruttifero (o fruttifero) del giorno, mese e anno a mio figlio Nome e Cognome per contributo spese matrimonio” o qualsiasi altra motivazione, evitando invece di scrivere genericamente la parola “prestito” perché da sola potrebbe risultare non sufficiente in caso di accertamento.Se il prestito non viene restituito…
Ora che il quadro è più chiaro sugli accorgimenti da prendere per non allarmare l’amministrazione finanziaria, resta da vedere cosa prevede la legge in caso di mancata restituzione di un prestito tra parenti, una spiacevole eventualità che potrebbe verificarsi anche… nelle migliori famiglie. Pure in questa circostanza la soluzione è la scrittura privata: nel caso di un prestito che si basa sulla semplice stretta di mano tra i contraenti diventa infatti molto difficile dimostrare il passaggio di denaro e l’impegno a restituirlo. Viceversa con un documento che attesti l’avvenuta erogazione del finanziamento tra parenti, si può pretendere il rimborso totale della somma prestata, facendo causa al beneficiario insolvente con ottime probabilità di spuntarla in giudizio. Un motivo in più per ribadire l’importanza della scrittura privata anche nei prestiti tra familiari. Si ricordi infine che la restituzione del denaro prestato, in ottemperanza alle ultime disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti, può avvenire in contanti se l’importo è inferiore a 3 mila euro, altrimenti dev’essere effettuata tramite assegno o bonifico bancario. In quest’ultimo caso bisogna far molta attenzione a inserire una causale molto dettagliata, specificando la data in cui è stata formalizzata la scrittura privata e lo scopo del prestito. Per esempio scrivere “Prestito infruttifero del giorno, mese e anno a mio figlio Nome e Cognome per contributo spese matrimonio” o qualsiasi altra motivazione, evitando invece di scrivere genericamente la parola “prestito” perché da sola potrebbe risultare non sufficiente in caso di accertamento. Autore: Unione Nazionale ConsumatoriData: 16 luglio 2018 Aggiornamento: 9 luglio 2021