BENEFICIARI
I titolari di contratti di credito ai consumatori che, come effetto dell’emergenza Covid-19 (a partire da una data successiva al 21 febbraio 2020 e sino alla data ultima del 30 giugno 2020), si trovino in una situazione di temporanea difficoltà economica dovuta a:- Cessazione del rapporto di lavoro subordinato (a eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione);
- Cessazione dei rapporti di lavoro “atipici” di cui all’articolo 409, numero 3, del codice di procedura civile (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione);
- Sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali);
- Lavoratori autonomi e liberi professionisti che abbiano registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. Tale riduzione dovrà essere autocertificata con le modalità previste dalla legge.
- Eredi che presentino le caratteristiche dianzi elencate di soggetti deceduti che avessero stipulato contratti non assistiti da polizza di protezione del credito che preveda il pagamento di un indennizzo pari al capitale residuo.
RICHIESTA E DURATA
La sospensione deve essere espressamente richiesta dai possibili beneficiari e concessa dagli intermediari una volta verificata la presenza di una delle condizioni testé individuate. La sospensione può avere durata fino a sei mesi, ma -in accordo col cliente- possono essere previste durate inferiori.FINANZIAMENTI OGGETTO DELLA SOSPENSIONE
Si può chiedere la sospensione del pagamento della rate dei finanziamenti (ma anche della Cessione del quinto dello stipendio, seppur a determinate condizioni) stipulati fino al momento in cui è lanciata la moratoria, a condizione che i contratti siano di importo superiore a 1.000 euro (importo finanziato) e durata originaria superiore a sei mesi. La sospensione può essere richiesta per finanziamenti per i quali alla data del 21 febbraio 2020 non risultassero ritardi di pagamento tali da comportare la necessità di qualificare le relative posizioni in default o forborne, ovvero per i quali non fosse intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso.CARATTERISTICHE DELLA SOSPENSIONE
La determinazione della modalità di sospensione compete al creditore in funzione delle sue peculiarità operative. La sospensione può riguardare, alternativamente:- il pagamento dell’intera rata mensile del finanziamento per una durata fino a 6 mesi (o equivalente in caso di rate non mensili).
- il pagamento della sola quota capitale fino a 6 mesi (o equivalente in caso di rate non mensili).
SI POTEVA FARE DI PIU’?
Il beneficio della “Moratoria Covid19” è già una boccata di ossigeno per le famiglie che hanno subito riduzioni lavorative e quindi sono più in difficoltà. Non si comprende tuttavia perché si sia voluta contenere la durata della sospensione a soli 6 mesi, mentre si sarebbe potuta equiparare almeno a quella dei mutui. Assofin sostiene che i contratti di finanziamento sono generalmente così brevi da non giustificare moratorie più ampie: onestamente, pensando al fatto che i finanziamenti per l’acquisto dell’auto durano generalmente 4 anni (e sono i più ingombranti nel settore), ci saremmo aspettati di più. E poi vedremo i tempi di reazione del settore: il giudizio complessivo su questo provvedimento dipenderà in gran parte dai tempi con i quali sarà assicurata la sospensione da parte delle varie finanziarie. E’ un’occasione da non perdere per il mondo del credito, se si vuole tentare di fare di questa crisi un’opportunità per ristabilire una buona relazione con i consumatori. Autore: Unione Nazionale ConsumatoriData: 20 aprile 2020