Lo sconto obbligatorio
Lo sconto obbligatorio, su proposta dell’impresa e previa accettazione degli assicurati, dovrà essere applicato se ricorre almeno una di queste tre condizioni:- se il possessore dell’auto accetta un’ispezione preventiva del suo veicolo, che verrà effettuata a spese dell’assicuratore;
- se sul veicolo sono installati meccanismi elettronici che registrano le attività svolte a bordo dell’abitacolo, come ad esempio la scatola nera;
- se sul veicolo sono installati meccanismi elettronici che impediscono l’avvio del motore in caso di tasso alcolemico del guidatore superiore ai limiti di legge (il cosiddetto “alcolock”);
Lo sconto aggiuntivo
Come detto, il Regolamento dell’Ivass prevede inoltre l’applicazione di uno sconto aggiuntivo che viene riconosciuto ai guidatori virtuosi. I requisiti richiesti sono tre:- il conducente deve aver installato – o deve essere disposto a installare – sul proprio veicolo la scatola nera;
- negli ultimi quattro anni non deve aver provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria;
- deve risiedere in una delle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato.
Quali sono gli obblighi per le compagnie assicurative?
Il Regolamento dell’Ivass indica due obblighi a cui devono attenersi le imprese di assicurazioni:- le imprese non potranno ridurre lo sconto facendo pagare all’assicurato i costi di installazione e gestione della scatola nera o degli altri dispositivi, che invece devono rimanere a carico dell’azienda;
- per ciascuna delle condizioni accettate dal cliente, le imprese dovranno indicare separatamente gli sconti praticati, in valore assoluto e in percentuale rispetto al prezzo della polizza normalmente applicato.
La nostra posizione
Quanto previsto dal Regolamento dell’Ivass rappresenta certamente un passo in avanti nei confronti dei guidatori virtuosi di tutta Italia. Restano, però, le nostre critiche rispetto a quanto previsto dalla Legge sulla concorrenza:- il legislatore non ha fissato, come chiedeva l’UNC, una percentuale di sconto minima obbligatoria, limitandosi a parlare genericamente di sconto “significativo”. Ciò lascia troppi margini di discrezionalità alla compagnia assicurativa. L’UNC aveva chiesto uno sconto fissato per legge del 20%, visto che la scatola nera favorisce in primo luogo le compagnie, che grazie a questo sistema possono attribuire la responsabilità dell’incidente al proprio assicurato, non risarcendo il danno. Ecco perché è bene che gli automobilisti verifichino con attenzione lo sconto offerto, che è comunque certamente vantaggioso per gli automobilisti che rispettano il codice della strada alla lettera;
- per il guidatore che risiede in una provincia ad alto rischio di sinistrosità, che ha già installato la scatola nera (o un altro dispositivo di controllo elettronico) a bordo del proprio veicolo e che negli ultimi quattro anni non ha provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria, ci sarà uno sconto. Purtroppo si tratta, però, di una partita di giro. Quello sconto, infatti, sarà pagato da chi risiede nelle province più virtuose;
- per quanto riguarda i risarcimenti in casi di sinistri subiti, viene applicata una tabella unica per tutta Italia. Al di là della condivisibile esigenza di evitare sproporzioni esagerate tra una zona all’altra, la misura implica un minore risarcimento per i consumatori;
- infine, per ciò che concerne i testimoni di un sinistro stradale, bene il giro di vite per chi tenta di compiere delle frodi, ma aumentano i disagi per i guidatori onesti.
Data: 2 maggio 2018