Le regole del recupero crediti (2a parte)

Redazione UNC
14 Marzo 2016
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1208 (Sdc – mar. 2016) – Dopo aver visto, la scorsa settimana, quali sono le regole che le società di recupero crediti dovrebbero seguire in base alla normativa (Leggi “Le regole del recupero crediti 1a parte”), esaminiamo adesso quali sono le condotte da seguire, secondo i Codici di autoregolamentazione, nel contatto con i consumatori. Contatti telefonici:
  • devono essere improntati a buona educazione/rispetto e finalizzati ad instaurare un percorso di confronto concordato in merito alle cause dell’insolvenza e alle possibili soluzioni;
  • non devono essere reiterati in maniera petulante ed aggressiva (nell’arco della medesima giornata può svolgersi al massimo un colloquio effettivo col debitore, mentre nell’arco della medesima settimana possono svolgersi al massimo tre colloqui effettivi col debitore);
  • non possono essere effettuati contatti durante le festività nazionali ed in orari diversi dai seguenti 8.30-21.00 dal lunedì al venerdì (8.30-15.00 il sabato).
Comunicazioni epistolari:
  • le richieste di pagamento (effettuate per mezzo di posta ordinaria, elettronica, raccomandata o per il tramite del competente ufficiale giudiziario), devono fornire la causale e il dettaglio delle somme richieste, specificandone le singole componenti (capitale, interessi, spese accessorie);
  • devono essere indicate obbligatoriamente le modalità di pagamento e le conseguenze dell’eventuale protrarsi dello stato d’inadempimento;
  • in base alla legge, devono prevedere termini “congrui” (che comunque, secondo i Codici di autoregolamentazione, non devono essere inferiori a 10 giorni);
  • secondo i Codici di autoregolamentazione dette richieste devono contenere una clausola di cortesia del seguente tenore: “Qualora abbia già saldato il Suo debito, consideri nulla la presente e, al solo fine di permettere l’allineamento contabile della Sua posizione, per evitare ulteriori rilevazioni d’insolvenza, voglia cortesemente documentare l’avvenuto pagamento delle fatture, inviando copia della relativa ricevuta […]”.
Comunicazioni elettroniche:
  • ogni comunicazione (e-mail, fax e sms, ecc.) che contiene il dettaglio della posizione debitoria e/o le coordinate ove effettuare il pagamento, deve essere inviata unicamente in accordo con il consumatore evitando modalità ingiustificatamente ripetitive;
  • le richieste di contatto possono essere inviate per un massimo di quattro nell’arco di un mese. Tali comunicazioni, infatti, non possono essere utilizzate come sistema di primo sollecito di pagamento, a meno che il recapito utilizzato non sia stato fornito dal consumatore anche allo scopo di ricevere comunicazioni sullo svolgimento del rapporto.
Contatti domiciliari:
  • le visite domiciliari devono essere improntati a buona educazione/rispetto e finalizzati ad instaurare un percorso di confronto concordato in merito alle cause dell’insolvenza e alle possibili soluzioni;
  • le visite non devono essere reiterate in maniera petulante ed aggressiva;
  • le comunicazioni recapitate al domicilio devono indicare i riferimenti dell’incaricato e della società per la quale opera, il soggetto creditore ed il motivo della visita, nonché un recapito telefonico da contattare per eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni;
  • le visite al domicilio non possono essere effettuate durante le festività nazionali ed in orari diversi dai seguenti 8.30-21.00 dal lunedì al venerdì (8.30-15.00 il sabato) né è consentito effettuare visite sul posto di lavoro del consumatore senza previo accordo.
Reclami:
  • Le società di recupero crediti sono obbligate a fornire adeguata risposta al consumatore che si lamenta del loro operato attraverso un reclamo in forma scritta.
  • Se hai bisogno di aiuto, contattaci sul nostro sito attraverso i nostri sportelli per ricevere la nostra assistenza personalizzata.
Autore: Federica Morrone Data: 16 marzo 2016
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