I buoni pasto sono ticket che forniti dal datore di lavoro a dipendenti e collaboratori per sostituire i servizi di mensa. Si tratta di un benefit che può contribuire al miglioramento della qualità della vita in azienda e per questo i buoni pasto entrano a pieno titolo nell’offerta di un pacchetto di welfare aziendale orientato alla motivazione e alla produttività dell’intera organizzazione.
Oggi esistono due tipi di buoni pasto: quelli cartacei (consegnati in un carnet composto da matrice e buono) e quelli elettronici sotto forma di tessere dotate di microchip.
La storia dei buoni pasto
La storia dei buoni pasto comincia nel 1954 in Gran Bretagna dove, per sopperire alla mancanza di mense nelle aziende, si sono diffusi insieme alla nascita delle piccole e medie imprese nel dopoguerra: poiché queste aziende non avevano a disposizione dei locali da adibire a mensa, consegnavano questi ticket prepagati ai propri dipendenti per la pausa pranzo. In poco tempo, la diffusione dei buoni tocca tutta l’Europa, arrivando anche in Italia a partire dagli anni Settanta e facendosi sempre più largo come servizio sostitutivo della mensa.
Oggi, i buoni pasto sono diventati un sostegno insostituibile per le famiglie che faticano ad arrivare alla fine del mese, un apporto fondamentale al reddito. In questo momento di crisi, poi, con l’inflazione galoppante e la conseguente riduzione del potere d’acquisto, sono un benefit più che gradito da tutti i milioni di lavoratori pubblici e privati che lo utilizzano. Anche se, come prevede l’art. 51 del D.P.R. n. 917/1986 (il testo unico delle imposte sui redditi) i buoni pasto, ossia le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto, non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente fino all’importo giornaliero di 4 euro se cartacei, 8 euro se elettronici, rappresentano un’importante integrazione salariale.
Quali sono le regole sui buoni pasto?
Un tempo i buoni non si potevano cumulare: la logica era che, siccome dovevano sostituire la mensa aziendale, ad ogni buono doveva corrispondere un pasto. Ma dopo lo scoppio della crisi economica iniziata a partire dal 2007, i lavoratori che potevano rientrare a casa nella pausa pranzo hanno cercato sempre più di usarli per fare la spesa della settimana, cumulandoli e utilizzandoli tutti insieme. Non si poteva, ma molti negozi li accettavano. Alcuni esercenti, però, se ne approfittavano e, in contropartita, facevano la cresta sui buoni trattenendo una percentuale, solitamente il 10%, sul valore stampigliato del buono. Una pratica illegale e che il consumatore poteva, e anzi doveva, segnalare al datore di lavoro e alla società che li emetteva, per far revocare la convenzione. Ma nessun cliente lo faceva, visto che anche il lavoratore commetteva un’irregolarità.
La svolta, per fortuna, è arrivata con il Governo Renzi, seguito da quello di Gentiloni, che hanno preso atto della situazione, ossia che i ticket oramai avevano assunto grande importanza per integrare la retribuzione finale del lavoratore e, accogliendo le nostre richieste avanzate nel 2015, ha consentito finalmente di poter cumulare i buoni e di spenderli anche in un’unica soluzione. Anche perché se un lavoratore un giorno salta un pasto e quello dopo decide di spendere due buoni insieme, non si capisce perché non possa farlo. Tanto più che con l’importo dei buoni, all’epoca 7 euro, ora 8, si può mangiare a malapena un panino e bere una bibita. Ma andiamo con ordine.
Nel 2016 il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, sul Codice dei contratti pubblici, all’art. 144, oltre a stabilire che l’attività di emissione di buoni pasto deve essere svolta da società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a settecentocinquantamila euro, prescrive che sia il Ministro dello sviluppo economico, con un decreto, a individuare gli esercizi presso i quali possono essere erogati i buoni pasto e le loro caratteristiche, provvedimento che vede la luce nel 2017, con il Decreto 7 giugno 2017, n. 122.
Di seguito le principali regole fissate da questo decreto, alcune delle quali erano già previste dalla precedente normativa, dall’art. 285 del DPR n. 207 del 2010 ora abrogato dal d.lgs. n. 50/2016:
- Secondo la normativa, “non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare“. E’ il via libera alla cumulabilità fino a 8 buoni (e peraltro, dato che non è diversamente specificato, 8 buoni sono un tetto per ogni singola transazione, ossia nell’ambito della stessa spesa). Il fatto che non sia cedibile, commerciabile o convertibile in denaro era già previsto dalla vecchia normativa: il lavoratore a favore del quale è stato emesso il buono, quindi, non può cederlo a terzi, anche se si tratta del coniuge o di un altro familiare.
- “Sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale“. Nulla di nuovo, era già previsto dall’art. 285. Insomma, non si ha diritto ad avere il resto se l’importo del pranzo consumato è inferiore al valore facciale del buono pasto. Dato che non sono convertibili in denaro, non è previsto che l’esercente dia il resto al cliente. E’ possibile, invece, l’opposto: ossia se la spesa è superiore al valore facciale del buono pasto o dei buoni pasto cumulati, si può integrare la transazione con altre forme di pagamento, ad esempio con contanti o carta di credito. Ricordate che l’esercente non può chiedere al lavoratore una commissione, trattenendo una percentuale sul valore del buono pasto. In tal caso segnalatelo al datore di lavoro e alla società che ha emesso il ticket.
- Il valore facciale del buono pasto è comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto, cioè dell’Iva.
- Si amplia l’elenco degli esercizi che possono erogare il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto. E’ la seconda maggiore novità del decreto. Per servizio sostitutivo della mensa si intende sia la somministrazione di alimenti e bevande, come avviene in ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar ecc. ecc., sia la cessione di prodotti alimentari pronti per il consumo, come quelle effettuate, ad esempio, da chi esercita la vendita al dettaglio di prodotti alimentari, come i supermercati. Nel dettaglio, possono erogare i buoni pasto i soggetti legittimati ad esercitare: la somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti…); la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti alimentari (come i supermercati); la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari delle imprese artigiane iscritte all’albo di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (come rosticcerie, gastronomie artigianali); la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata dagli imprenditori agricoli e dai coltivatori diretti; la somministrazione nell’ambito dell’attività di agriturismo di pasti costituiti prevalentemente da prodotti propri; la somministrazione nell’ambito dell’attività di ittiturismo dei prodotti derivanti dall’attività di pesca; la vendita di prodotti alimentari nei locali adiacenti a quelli di produzione (come gli spacci aziendali); l’attività di mensa aziendale ed interaziendale.
Al di là dell’elenco sopra riportato, il consumatore, per sapere dove può utilizzare i buoni, può controllare le vetrofanie esposte sulle vetrine o vicino alle casse o più semplicemente chiedere all’esercente se accetta i buoni pasto. Anche le società che li emettono mettono a disposizione servizi dedicati (app, sito internet, numeri verdi, chat …) per trovare gli esercizi convenzionati.
- I buoni pasto in forma cartacea devono riportare: “il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro; la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione; il valore facciale espresso in valuta corrente; il termine temporale di utilizzo; uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato; la dicitura «Il buono pasto non è cedibile, ne’ cumulabile oltre il limite di otto buoni, ne’ commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare”. Attenzione alla data di scadenza riportata sul buono, ossia al termine temporale. Oltre quella data non saranno più accettati in pagamento nei negozi. Prima di “buttarli“, comunque, è sempre bene contattare sia il datore di lavoro che la società che li ha emessi.
- Nei buoni pasto in forma elettronica, il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro e della società di emissione, il valore facciale del buono e il termine temporale di utilizzo sono associate elettronicamente al buono in fase di memorizzazione sul relativo carnet elettronico; la data di utilizzo del buono pasto e i dati identificativi dell’esercizio convenzionato presso il quale è utilizzato sono associati elettronicamente al buono pasto in fase di utilizzo; l’obbligo di firma del titolare del buono pasto è assolto associando un numero o un codice identificativo riconducibile al titolare stesso.
- Da ricordare, infine, che “sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato“.
Per chi valgono le regole sui buoni pasto?
Il dubbio è legittimo, dato che l’art. 144 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, da cui origina il decreto n. 122/2017, riguarda il Codice dei contratti pubblici e, quindi, potrebbe essere considerato vincolante solo per i dipendenti pubblici, tanto più che nel decreto n. 122 non si specifica che per datore di lavoro si intende sia quello pubblico che quello privato.
Ebbene, alla luce del parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza della Commissione speciale del 9 gennaio 2017, non può escludersi l’applicabilità in termini di disciplina generale anche in caso di affidamento del servizio da parte di soggetti privati, dato che per il Consiglio di Stato “il richiamato art. 144 …. nel disciplinare il servizio sostitutivo di mensa individua espressamente … i requisiti e i presupposti necessari ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività di emissione di buoni pasto in via generale, applicabili sia ai datori di lavoro pubblici che ai datori di lavoro privati e, con la stessa generalità di applicazione, stabilisce le modalità per acquisire il relativo titolo legittimante, nonché gli aspetti relativi ai fattori qualificanti dell’attività a tutela soprattutto degli utenti del servizio. Alla luce di tali considerazioni, è sembrato ovvio che anche il rinvio all’emanazione del provvedimento attuativo (ossia il decreto n. 122/2017, n.d.r.) potesse dare luogo ad un atto di valenza generale (…), apparendo peraltro potenzialmente incongruo, in un mercato sostanzialmente unitario, distinguere un ambito specificamente regolamentato (per i lavoratori pubblici, n.d.r.) da uno invece rimesso, sulla base di appositi rapporti contrattuali, alla sola volontà delle parti (per i lavoratori privati, n.d.r.)“.
Le ultime novità sui buoni pasto
Dopo questa svolta del 2017, poche le novità di rilievo:
1) Soglie di esenzione. La Legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 27 dicembre 2019), all’art. 1 comma 677 ha modificato l’art. 51 del D.P.R. n. 917/1986 (il testo unico delle imposte sui redditi), cambiando le soglie di esenzione fiscale. Dal 1° gennaio 2020, quindi, le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente fino all’importo giornaliero di 4 euro se cartacei (prima era 5,29 euro), 8 euro se elettronici (prima era 7 euro). L’obiettivo è di favorire i buoni elettronici rispetto a quelli cartacei, per incentivare i pagamenti elettronici. L’azienda può scegliere liberamente di erogare un valore facciale del buono pasto superiore alla soglia di esenzione fiscale. In questo caso, però, l’eccedenza è soggetta a tassazione, concorre a formare il reddito del lavoratore, viene inserita in busta paga e tassata sia per il datore di lavoro che per il dipendente.
2) Pos unico. All’art. 144 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 viene aggiunto, grazie alla modifica del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 (meglio noto come Dl Semplificazioni), il comma 6 bis: in caso di buoni pasto in forma elettronica “è garantito agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento“, un unico Pos. Non era possibile che ogni società emittente buoni avesse il suo lettore Pos, costringendo l’esercente a dover avere più lettori di card.
3) Smart working. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 123 del 22 febbraio 2021, nel ricordare che per il decreto ministeriale n. 122/2017 il buono pasto può (non deve, non c’è un obbligo ad erogare i buoni pasto) essere corrisposto da parte del datore di lavoro in favore dei dipendenti assunti, sia a tempo pieno che a tempo parziale, anche qualora l’articolazione dell’orario di lavoro non preveda una pausa per il pranzo, specifica che la parziale imponibilità, ossia che i buoni non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4 se cartaceo e 8 se elettronico, trova applicazione indipendentemente dall’articolazione dell’orario di lavoro e dalle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. Insomma, vale non solo per i lavoratori in presenza ma anche per i lavoratori agili, per chi è in smart working. Pertanto, il datore di lavoro non è tenuto ad operare anche nei confronti dei lavoratori in smart working, la ritenuta a titolo di acconto Irpef, prevista dall’articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, sul valore dei buoni pasto fino a euro 4, se cartacei, o euro 8, se elettronici.
4) Iva. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 231 del 28 aprile 2022 fornisce alcuni chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell’imposta sul valore aggiunto nei casi in cui i lavoratori dipendenti paghino il pasto della mensa in parte in contanti e in parte con i buoni.
Quali modifiche sarebbero oggi auspicabili?
Intanto, vista la situazione, tra bollette di luce e gas raddoppiate e prezzi alimentari decollati, non sarebbe male alzare la soglia di esenzione a 9 euro e portare il limite di cumulabilità da 8 a 9 buoni, o almeno prevedere per i buoni di importo inferiore a 8 euro, al posto della soglia numerica, un tetto di spesa equivalente (64 euro), per evitare che siano penalizzati i lavoratori che hanno buoni di importo più basso, che così vengono beffati due volte.
Articolo realizzato nell’ambito del progetto Save&safe – save planet, safe people, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per l’anno 2020 ai sensi dell’art. 72, comma 1 del d.lgs 117/2017 s.m.i. – Avviso 2/2020