Sarà un po’più facile quest’anno capire se ci troviamo davanti a sconti veri o finti grazie al recepimento della direttiva europea 2016/2161, detta Omnibus, che introduce importanti tutele per i consumatori anche in tema di saldi.
La Direttiva Omnibus interviene su diverse materie a tutela del consumatore: clausole vessatorie, pratiche commerciali scorrette, concorrenza sleale o comunicazioni commerciali non veritiere (tutti casi su cui la nostra associazione offre assistenza attraverso un team di esperti).
In tema di saldi, la Direttiva impone ai commercianti di esporre il prezzo di partenza, quello nuovo e la percentuale di sconto; rispetto al passato, la nuova legge, stabilisce che il prezzo di partenza deve essere quello più basso degli ultimi trenta giorni. E’ questa la parte che suscita maggiori perplessità: chi e come controllerà che il prezzo di partenza sia il più basso dell’ultimo mese?
Sconti veri o finti, cosa dice la Direttiva
Come anticipato, una delle novità più attese del recepimento della Direttiva Omnibus riguarda la trasparenza su sconti e promozioni. I negozianti accanto alla merce dovranno indicare non solo la percentuale di sconto ma anche il vecchio prezzo, cioè il prezzo più basso praticato per quel prodotto negli ultimi 30 giorni.
Fanno eccezione a questa regola:
- i prodotti presenti sul mercato da meno di un mese,
- i prodotti agricoli,
- i prodotti alimentari deperibili.
L’introduzione del nuovo decreto legislativo dovrebbe consentire ai consumatori di proteggersi dal comportamento sleale dei negozianti che gonfiano all’ultimo minuto i prezzi dei prodotti.
Cosa cambia online
La norma sarà molto utile anche per proteggersi da finti sconti online, dove nonostante l’esistenza di siti che registrano l’andamento dei prezzi dei prodotti, è facile incappare in offerte finte.
Tra le pratiche considerate ingannevoli ora ci sono anche:
- la promozione in uno Stato membro dell’Unione Europea di un bene comunicato come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri nel caso in cui il prodotto sia significativamente diverso per composizione o caratteristiche (così detto dual quality);
- la mancata chiara indicazione di annunci pubblicitari a pagamento per ottenere una classificazione migliore dei prodotti;
- la rivendita di biglietti per eventi acquistati con strumenti automatizzati (i “bot”)
- l’utilizzo di recensioni del prodotto nel caso in cui siano false o nel caso in cui non sia possibile verificarne l’autenticità.
Oltre alla denuncia all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), i negozianti che non rispetteranno la nuova norma rischiano sanzioni da 516 a 3.098 euro (1.032 euro se il pagamento è immediato) e variano da regione a regione.
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