La Cassazione ha rigettato il ricorso del tour operator, sottolineando che “il contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico tutto compreso, sottoscritto dall’utente sulla base di una articolata proposta contrattuale, spesso basata su un depliant illustrativo, l’organizzatore o il venditore assumono specifici obblighi, soprattutto di tipo qualitativo, riguardo a modalità di viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi, che vanno esattamente adempiuti”. Quindi, conclude la sentenza, “ove, come nel caso in esame, la prestazione non sia esattamente realizzata, sulla base di un criterio medio di diligenza, si configura responsabilità contrattuale, tranne nel caso in cui, organizzatore o venditore non forniscano adeguata prova di un inadempimento ad essi non imputabile”.
Autore: Unione Nazionale Consumatori Data: 8 luglio 2015