Più tutele per i consumatori grazie al Decreto legislativo di attuazione della Direttiva UE 2019/2161 c.d. “Direttiva Omnibus”. Le materie su cui il Decreto interviene riguardano clausole vessatorie, pratiche commerciali scorrette, concorrenza sleale o comunicazioni commerciali non veritiere (tutti casi su cui la nostra associazione offre assistenza attraverso un team di esperti).
Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e come aumentano le tutele.
Le novità per le tutele dei consumatori
Le principali novità introdotte dal Decreto riguardano:
- la trasparenza di informazione verso i consumatori: in particolare negli annunci di riduzione di prezzo di un prodotto dovrà essere indicato anche il prezzo più basso praticato dal professionista nei 30 giorni precedenti;
- nel commercio elettronico ai tradizionali obblighi informativi in capo ai venditori (relativi, ad esempio, alle caratteristiche principali di beni e servizi, al prezzo totale e ai costi accessori), si aggiungono l’obbligo di dichiarare l’impiego di processi decisionali automatizzati nella personalizzazione dei prezzi e – per quanto riguarda il settore digitale – l’obbligo di informare il consumatore dell’esistenza della garanzia legale di conformità anche per i beni con elementi digitali, i contenuti e i servizi digitali (quali, ad esempio, contenuti audio e video) e di specificare tutte le caratteristiche di compatibilità e interoperabilità dei prodotti e servizi offerti. Maggiore trasparenza va garantita anche nei marketplace; infine i diritti dei consumatori nei contratti a distanza sono stati estesi anche a quei contratti in cui, a fronte della fornitura di un contenuto o servizio digitale, il consumatore fornisce i propri dati personali;
- le pratiche commerciali scorrette; vengono introdotte nuove tipologie qualificabili come pratica ingannevole. Stop dunque al “dual quality” (si vieta la promozione di un bene, in uno Stato membro, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, sebbene significativamente diverso per composizione o caratteristiche), al secondary ticketing (il così detto bagarinaggio online) e una stretta arriva anche sulle recensioni online.
- il regime sanzionatorio è modificato con l’aumento da 5 a 10 milioni di euro del massimo delle sanzioni irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) in caso di pratica commerciale scorretta; la sanzione massima irrogabile unionale sarà pari al 4% del fatturato realizzato in Italia o negli Stati membri coinvolti per violazioni transfrontaliere o diffuse a livello; l’aumento a 10 milioni di euro della sanzione dall’AGCM per l’inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti e degli impegni assunti.
Con il Decreto vengono introdotte anche “sanzioni armonizzate a livello europeo anche nel caso in cui un professionista utilizzi clausole definite vessatorie. Inoltre i consumatori lesi potranno adire il giudice ordinario al fine di ottenere rimedi proporzionati ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito”. Infine vengono introdotte “maggiori tutele per vendite in occasione di visite non richieste (è il caso delle vendite porta a porta) o escursioni organizzate con il prolungamento del diritto di recesso da quattordici a trenta giorni.
Articolo realizzato nell’ambito del progetto Save&safe – save planet, safe people, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per l’anno 2020 ai sensi dell’art. 72, comma 1 del d.lgs 117/2017 s.m.i. – Avviso 2/2020