Uova: l’etichetta più completa
12Le uova hanno l’etichetta più completa, grazie alla quale i consumatori posso scoprire numerose informazioni sul prodotto che portano a tavola.
Se sull’uovo è stampigliata la sigla 1IT significa che è di un allevamento di galline all’aperto, mentre 2IT è un allevamento a terra, 3IT nelle gabbie e OIT è biologico. Le suddette sigle sono obbligatorie sulle uova, mentre sull’imballaggio sono obbligatorie le diciture “uova da allevamento all’aperto”, “uova da allevamento a terra”, “uova da allevamento in gabbie”, oppure “uova da agricoltura biologica”. E’ altresì obbligatorio, sia sulle uova sia sugli imballaggi, il codice distintivo del produttore, anche se si tratta di uova vendute direttamente dal produttore al consumatore finale, con eccezione di quelle provenienti da produttori con meno di 50 galline. Il codice è rilasciato dalla ASL competente per territorio.
La dicitura “extra” o “extra fresche” è ammessa soltanto se sull’imballaggio è indicata la data di deposizione (cioé quando la gallina ha fatto l’uovo) e il termine di 9 giorni dalla suddetta data, trascorsi i quali l’uovo non è considerato più extra fresco, ma soltanto fresco (categoria A). Sulle uova e sugli imballaggi è possibile inoltre apporre diciture e/o simboli relativi all’origine, purché tale origine sia rilevabile dal codice distintivo del produttore. A titolo di esempio, il codice 3IT001191TO036 significa:
- il numero iniziale 3, come si è detto, indica che è un allevamento di galline in gabbie;
- IT che si tratta di un allevamento italiano;
– 001191 è il codice Istat del Comune nel quale è situato l’allevamento; in questo caso è Pinerolo e, volendo, i codici Istat dei Comuni si possono trovare su Internet, ma non ha molta importanza perché c’è la provincia;
– TO, infatti, significa che l’allevamento sta in provincia di Torino;
– 036 è il numero identificativo dell’allevamento e al consumatore non interessa.
L’etichetta delle uova è forse la più completa che esista. Infatti, altre diciture che si possono apporre (facoltative) riguardano il tipo di alimentazione somministrata alle galline, alle seguenti condizioni:
a) i cereali possono essere indicati come ingredienti dei mangimi solamente se costituiscono almeno il 60% in peso della formula del mangime, che può comprendere al massimo il 15% di sottoprodotti di cereali;
b) qualora sia fatto riferimento ad un cereale specifico, esso deve rappresentare almeno il 30% della formula del mangime utilizzato mentre, qualora sia fatto riferimento a più di un cereale, ciascuno di essi deve rappresentare almeno il 5% della formula del mangime.
Autore: Unione Nazionale Consumatori
Data: 12 gennaio 2015