Viagogo: TAR conferma multa Antitrust
Un passo avanti per la battaglia che l’UNC ha condotto a tutela degli spettatori dei concerti e per garantire i loro diritti. Confermate, infatti, le multe inflitte dall’Antitrust a Viagogo, uno dei maggiori distributori al mondo di biglietti per avvenimenti sportivi, musicali e di intrattenimento dal vivo, per la vicenda del secondary ticketing. L’ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto la richiesta di sospensione dei provvedimenti sanzionatori. Due le richieste d’impugnativa proposte da Viagogo: con la prima si contestava il provvedimento Agcm del 5 aprile 2017 con cui fu deliberata come scorretta la pratica commerciale contestata a Viagogo, con l’irrogazione di multa di 300mila euro; con la seconda si contestava il provvedimento del 7 marzo 2018 con il quale fu irrogata un’ulteriore sanzione di un milione di euro per non avere ottemperato al provvedimento precedente.
In particolare, la pratica commerciale contestata si riferiva alle modalità di prospettazione e fornitura del servizio di compravendita on line di biglietti per eventi nel mercato secondario. Per il Tar, non può condividersi l’impostazione seguita da Viagogo volta a qualificare la sua posizione nel mercato secondario quale quella di soggetto neutro, il cui compito è circoscritto a fare incontrare domanda e offerta attraverso l’utilizzo della propria piattaforma elettronica; anche perché il ruolo della società non è meramente passivo ma comporta un intervento diretto, per il tramite della piattaforma, nel rapporto tra i venditori e la clientela finale, che si sostanzia tra l’altro nel trattamento dei dati forniti dai consumatori e nella remunerazione per il servizio prestato nella sua qualità di intermediario.
Il sostanza, le valutazioni espresse dall’Antitrust in ordine alla scorrettezza della pratica in esame sono scevre dai vizi censurati, in presenza di una condotta caratterizzata da incompletezza informativa relativa ad elementi, quali la natura del servizio prestato, il prezzo, le caratteristiche principali del bene offerto e la sua effettiva disponibilità, necessarie per assumere una decisione economica consapevole sulla convenienza dell’offerta e non pregiudicare la libertà di autodeterminazione del consumatore stesso, che costituisce obiettivo primario del Codice del Consumo. Con riferimento, poi, alla sanzione inflitta per inottemperanza alle prescrizioni contenute nel precedente provvedimento sanzionatorio, la stessa risulta congrua, in ragione della elevata potenzialità offensiva della pratica oggetto di reiterazione, che è stata posta in essere da uno dei più importanti operatori del mercato secondario e il processo di quantificazione operato dall’Antitrust si sottrae alle censure formulate dalla ricorrente.