Reclamo N° 172591
Sabina
16 Dicembre 2019
I fatti:
1) In data 13 dicembre alle ore 18.35 la sottoscritta ha noleggiato a proprio nome un’auto presso hertz in Roma, via Giolitti 267 A. Il noleggio era previsto per due giorni e precisamente da venerdì 13 dicembre alle ore 19.00 a domenica 15 dicembre alle ore 13.00;
2) al momento del noleggio l’addetta ha provveduto a far firmare alla sottoscritta telematicamente e senza consegna del cartaceo, il contratto consegnando le chiavi dell’auto. Ha indicato dalla sua postazione l’auto da prendere senza accompagnare la sottoscritta;
3) Contrariamente a quanto affermato nella mail il veicolo, al momento del noleggio, non solo non è stato ispezionato , ma alla sottoscritta non è stata comunicata a voce, dall’addetta, l’esistenza di danni già esistenti sul veicolo.
Né, ribadisco, l’addetta si è premunita di accompagnare la sottoscritta a prendere e soprattutto a visionare l’auto, come suo precipuo compito.
Aggiungo che io stessa, salita sull’auto ed accortami di una macchia sul sedile del lato passeggero, ho chiamato perché venisse verificata. In quel momento avrebbero potuto e dovuto, seppur tardivamente e visto che non era stato fatto in precedenza, segnalare e, soprattutto, verificare insieme al cliente, come da prassi, altri danni già presenti (e non limitarsi ad inserirli nel contratto dalla sottoscritta firmato di cui, peraltro, non è stata data copia).
4) Solo dopo che il veicolo è stato prelevato è arrivata una mail, alle ore 18.51, (ovviamente tardiva e, come ovvio, perfettamente inutile avendo già ritirato il veicolo) che comunicava i danni presenti sull’autovettura al momento del ritiro;
5) In data 15 dicembre alle ore 12.00 circa ho restituito l’auto. E’ stato addebitato l’importo del noleggio (come da documento allegato, unico peraltro in mio possesso) di euro 29,84 e, a quel punto l’addetta (la stessa persona presente al momento del noleggio e che non aveva un cartellino di identificazione, come d’obbligo) ha visionato l’auto sostenendo che fossero presenti danni non precedentemente rilevati. Ha chiesto, senza possibilità di replica, se avessi voluto saldarli al momento. Ho rappresentato l’anomalia nella consegna dell’auto e, soprattutto, il fatto che non solo l’auto non fosse stata ispezionata in mia presenza al momento del ritiro ma che i danni già presenti mi erano stati comunicati con mail, neanche questa preannunciata, e solo successivamente al ritiro (anche se presenti nel contratto sottoscritto).
Ho rappresentato che, nel consegnare l’auto, non mi è stato consegnato il contratto che avevo firmato né tantomeno mi sono stati descritti verbalmente (cosa che sarebbe dovuta accadere contestualmente all’ispezione dell’auto, che però non c’è stata) i danni già presenti.
Ho chiesto a quel punto un documento che attestasse la riconsegna dell’auto, effettuata con il pieno (cosa che non si evince non avendo nessun documento che lo attesti) e quanto contestato poiché non ero intenzionata a saldare nell’immediato danni che non ritengo aver causato.
Quindi non risponde al vero che “il cliente si è rifiutato di firmare”. Il cliente può rifiutarsi se gli viene, come d’obbligo, sottoposto un documento da firmare! Tengo invece a sottolineare che, nonostante mia esplicita richiesta non mi è stata rilasciata nessuna ricevuta attestante lo stato dell’auto al momento della riconsegna. Cosa, devo dire, alquanto curiosa. Soprattutto perchè nessuna spiegazione è stata data. L’addetta, non identificabile, si è limitata a rimanere in silenzio.
Salvo poi, successivamente , mandare la mail sottoriportata.
Vorrei altresì evidenziare che, successivamente alla riconsegna, ci sono altre fasi (lavaggio e pulitura dell’auto, parcheggio) precedenti al noleggio successivo.
Quindi, in mancanza di una puntuale ispezione al momento del noleggio mi chiedo come i danni possano essere addebitabili alla sottoscritta (ribadisco, seppur inseriti nel contratto sottoscritto ma non consegnato).
A questo punto corre l’obbligo di richiamare il principio della buona fede contrattuale e di come la buona fede costituisca criterio di valutazione del comportamento tenuto dalle parti nell'adempimento. Queste sono tenute ad una serie di doveri di collaborazione che si sostanziano, tra gli altri, nell'obbligo di informare circa ogni questione che sia rilevante per la controparte; nell'obbligo di solidarietà nell'obbligo di protezione, cioè di evitare che i beni o la persona dell'altra parte subiscano pregiudizi.
Peraltro la buona fede viene richiamata anche per definire la figura dell'abuso del diritto cioè quella condotta che si sostanzia nell'esercizio di un diritto, diritto in sè legittimo, in modo da ledere la sfera giuridica altrui, come nel caso di specie.