Reclamo N° 306981

Enzo
07 Settembre 2023
Buongiorno, ho ricevuto dal mio gestore elettrico (Enel Energia) una email: "Proposta di modifica unilaterale del contratto". Adesso mi domando cosa servono i contratti, se poi uno può fare quello che vuole. Di seguito la comunicazione ricevuta con anche l'aggiornamento dell'Art. 10, dove il fornitore si riserva tutti i diritti e le tutele per modificare e aggiornare le condizioni del contratto senza nessuna interazione. Gentile Cliente, ti invitiamo a prendere visione delle modifiche apportate all’art. 10 “Integrazioni, modifiche e cessioni del contratto” delle condizioni generali dei nostri contratti. Le modifiche dell’art. 10 non comportano alcuna revisione delle condizioni economiche della tua fornitura attuale ma, con l’inserimento del comma 4, precisano, tra l’altro, quali sono i «giustificati motivi» che potranno consentire in futuro la modifica unilaterale delle clausole del contratto. Grazie a questa variazione potrai essere sempre consapevole delle motivazioni alla base delle modifiche che andremo eventualmente a proporti in futuro, in maniera chiara e trasparente. Di seguito puoi trovare il confronto tra il testo attuale e quello nuovo (la nuova formulazione è evidenziata in grassetto). FORMULAZIONE ATTUALE ART.10 - INTEGRAZIONI, MODIFICHE E CESSIONE DEL CONTRATTO 10.1 Qualora disposizioni imposte da leggi o provvedimenti di Pubbliche Autorità o altri soggetti competenti richiedano modifiche alle clausole del Contratto o ai corrispettivi od oneri allo stesso applicabili, suscettibili di inserimento automatico, tali modifiche saranno recepite ed applicate con le decorrenze previste dai medesimi provvedimenti. 10.2 Qualora le suddette disposizioni non siano suscettibili di recepimento automatico, il Fornitore comunicherà al Cliente le modifiche al Contratto con un preavviso di almeno 60 giorni di calendario, ferma restando la facoltà del Cliente di recedere i 30 giorni successivi dal ricevimento di detta comunicazione. 10.3 Il Cliente consente fin d’ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra società del gruppo Enel. La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Fornitore. NUOVA FORMULAZIONE ART.10 - INTEGRAZIONI, MODIFICHE E CESSIONE DEL CONTRATTO 10.1 Saranno recepite nel Contratto le disposizioni, suscettibili di inserimento automatico, imposte da leggi o provvedimenti di Pubbliche Autorità o altri soggetti competenti che comportino modifiche o integrazioni alle presenti clausole o ai corrispettivi e/o oneri allo stesso applicabili, anche relativi a servizi e prestazioni diverse da quelle previste contrattualmente. 10.2 Qualora non sia possibile il recepimento automatico, il Fornitore comunicherà al Cliente le modifiche o le integrazioni alle previsioni contrattuali con un preavviso minimo di 60 giorni di calendario rispetto alla decorrenza delle stesse, ferma restando la facoltà del Cliente di recedere dal Contratto. 10.3 Il Cliente consente fin d’ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra società del gruppo Enel. La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Fornitore. 10.4 In applicazione dell'art. 13 dell'Allegato A della Delibera 366/2018/R/COM e s.m.i. dell’ARERA (Codice di Condotta Commerciale) il Fornitore può modificare unilateralmente le condizioni economiche e le condizioni contrattuali in caso di un giustificato motivo. In particolare, il Fornitore si riserva il diritto di modificare unilateralmente le clausole del presente Contratto laddove sopravvengano motivi di natura tecnica, commerciale o gestionale, per mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento o per mutamento dei presupposti economici utilizzati per formulare le condizioni economiche e le condizioni contrattuali. Il Cliente verrà informato di tali variazioni, attraverso apposita comunicazione scritta, con preavviso non inferiore a 3 mesi decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della suddetta comunicazione da parte del Cliente stesso. Fatta salva prova contraria, la comunicazione di variazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall’invio effettuato da parte del Fornitore. Resta salvo il diritto del Cliente di recedere senza oneri, nei termini e con le modalità che saranno indicati nella comunicazione.
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