Reclamo N° 193308
Anna
20 Maggio 2020
Buongiorno, sono una vostra socia.
Vi scrivo per questo: noi abitiamo (si tratta quindi di prima casa) in una casetta indipendente, facente parte di un piccolo villaggetto, costituito da un certo numero di casette indipendenti. Tutte, con l'eccezione di quelle che usano le piastre a induzione, hanno un bombolone sotterrato, contenente gpl, ad ESCLUSIVO USO CUCINA. Guardando con attenzione la fattura dell'ultimo rifornimento, ho notato che è stato gravato di un'IVA del 22%, anziché del 10%, come deve essere per il gas a uso cucina. Ho dunque chiesto spiegazioni alla ditta erogatrice, che mi sono state date in questi termini: "Come specificato dall’articolo 127-bis della Tabella A - Parte III (Beni e servizi soggetti ad aliquota del 10 percento) del Testo Unico IVA (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), la riduzione da lei richiesta e applicata al consumo di GPL per uso cottura cibi e/o acqua calda, può essere riconosciuta solamente laddove vi sia una “somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda” oppure ”gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione” quali però non sono il suo caso in quanto:
• La sua utenza è una fornitura a richiesta con scarico in serbatoio e non una somministrazione tramite rete di distribuzione (con contabilizzazione attraverso contatore)
• Il suo contenitore non è una bombola con capacità fino a 20Kg, ma un serbatoio con stoccaggio di oltre 400Kg.
Per cui purtroppo ci vediamo costretti a rigettare la sua richiesta."
Al che mio marito ha risposto: "Nel riferimento normativo che lei cita, non ho trovato quanto da lei riportato, cioè: "...può essere riconosciuta solamente laddove (omissis)", tanto è vero che, correttamente, lei non usa il virgolettato, vale a dire è un'interpretazione, non un dettato della legge medesima. A mio avviso, lo ripeto, da ignorante, è che l'erogazione tramite "rete di distribuzione" non rappresenti un requisito stretto, la cui mancanza invalidi la richiesta di agevolazione di cui stiamo parlando.. Ciò detto, ho girato la questione ad un'associazione di consumatori, alla quale sono iscritto, per avere un parere più fondato del mio. "
L'ulteriore loro risposta è stata che la loro è un'interpretazione della legge (comune peraltro a tutti gli operatori del settore) e che, al limite, possiamo rivolgerci all'Agenzia delle Entrate, poiché il beneficiario dell'IVA non è l'azienda erogatrice, ma l'Agenzia delle Entrate.
Ora, come detto, noi usiamo il gas solo per uso cottura cibi e siamo costretti a usare il bombolone, perché nella zona NON esiste rete di distribuzione: l'uso del bombolone, quindi, non è una scelta nostra. Allora perché dobbiamo essere penalizzati?
Possiamo far valere la nostra posizione? In caso affermativo, attraverso quali canali?
Rimango in attesa di un gentile riscontro e ringrazio per l'attenzione.
PS: la ditta erogatrice è AGN Energia, gruppo Autogas SPA