Reclamo N° 71724

Antonio
14 Novembre 2017
Buongiorno, trovo veramente vergognoso che Atersir abbia fatto una delibera che conguaglia l'acqua e forse altre fonti di energia dal 2005 al 2011 . Conguaglio tariffario ATERSIR Delibera CAMB 50/2015 Delibera CAMB 59/2014 La Delibera Atersir CAMB 50/2015 del 10 novembre 2015 ha approvato il conguaglio tariffario dell'ambito Parma derivante da partite pregresse relative al periodo 2005-2011, prevedendone altresì i destinatari nonché le modalità di recupero. In particolare si dispone che il recupero avvenga tramite l'addebito di un'aliquota tariffaria aggiuntiva per ciascun servizio fornito (acquedotto, fognatura, depurazione), applicata ai metri cubi fatturati di competenza del periodo 2016-2022. Per quanto riguarda l'applicazione dei conguagli, Atersir ha scelto di limitarla alle utenze che erano attive al 31/12/11, esentando invece le utenze attivate successivamente a tale data. Al fine di limitare l'impatto sulle tariffe applicate, infine, Atersir ha scelto di distribuire il conguaglio su un periodo molto lungo, pari a sette anni, dal 2016 al 2022. Il conguaglio tariffario sarà eseguito in linea con quanto previsto dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI). Al fine di garantire la maggior trasparenza, pubblichiamo alcune Domande e Risposte Frequenti D:«Io sono cliente da novembre 2011: perché devo pagare un conguaglio tariffario relativo ad un periodo in cui non ho usufruito del servizio ?» R: «Trattandosi di conguagli relativi a periodi passati, Atersir ha definito di limitare il conguaglio alle utenze che erano attive al 31/12/11 mentre sono esentate le utenze attivate successivamente a tale data. In ogni caso, il Gestore, non ha discrezionalità nella determinazione dei criteri per il recupero dei conguagli.» D:«È legittimo un conguaglio pregresso retroattivo ?» R: «Non si tratta di conguaglio retroattivo (ossia dell'aggiornamento ex post delle tariffe da 2005 a 2011), quanto piuttosto della necessità, valutata dal soggetto competente Atersir nel quadro regolamentare precedente, di assicurare la copertura di partite di costo sorte nel passato» D: «Ma il periodo 2005-2011 non è già prescritto ?» R: «Poiché è solo dalla data di approvazione dell'importo e dell'addizionale tariffaria che il gestore ha diritto al recupero del conguaglio pregresso, questo sarà prescritto solo a partire dal 2021 con riferimento alla quota da recuperare nel 2016» D:«Come è possibile che ci sia un conguaglio per gli anni che vanno dal 2005 al 2011 visto che dalle mie bollette risulta che tali periodi siano già stati conguagliati?» R: «Il conguaglio pregresso non rappresenta un conguaglio della sua posizione specifica per i periodi 2005-2011, ma la necessità, valutata dal soggetto competente Atersir nel quadro regolamentare precedente, di assicurare la copertura di partite di costo sorte nel passato» D:«Nella mia bolletta sono applicate delle addizionali per conguaglio tariffa 2005-2011, ma al mio vicino di casa che ha traslocato di recente ma prima abitava sempre a Parma questi balzelli non sono addebitati: perché?» R: «La normativa Atersir ha previsto l'applicazione delle addizionali tariffarie a titolo di conguaglio solo ai titolari di contratto per utenze che erano attive al 31/12/11 e lo sono anche al momento di emissione della fattura. Se il titolare ha chiuso il contratto nel periodo dal 01/01/12 al 31/12/15 non avrà alcun addebito aggiuntivo; se chiuderà il contratto (perché lascia l'abitazione) dopo il 01/01/16 avrà solo gli addebiti per il periodo di vigenza del contratto stesso a partire dal 01/01/16»
Condividi su:

Hai un problema con Energia da risolvere?

Invia un reclamo in 3 semplici passaggi

Questo reclamo è per: Energia

Le aziende più reclamate tra Luce e Gas

Se preferisci, chiamaci!

Dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 9 – 13 / 14 – 18

06 32600239