Reclamo N° 350651

Maurizio
19 Marzo 2025
vorrei poter avere un appuntamento , per presentare un eventuale denuncia verso i relativi fornitori di energia ,di seguito potrà avere un idea di quello che mi e successo attraverso la descrizione . Maurizio Manca Con la presente sono ad inoltrarvi la diffida per il CMOR presentatomi da Enel , con relativa minaccia attraverso sms, di interrompere dal 25 marzo 2025 la fornitura di elettricità presso l'abitazione di Lonnano 77 52015 Pratovecchio Stia Arezzo. Innanzitutto a casa mia ,al momento si trova mia mamma di 86 anni, cardiopatica , che esce da una convalescenza ospedaliera ed ha bisogno di sostegno e aiuto ,inclusa l'elettricità , per dispositivi medicali. Disconosco il contratto di semplice gas e luce , in quanto in sede di stipula nessuno mi ha parlato di un'assicurazione e di una carta fedeltà del costo di oltre 120€ annuali , oltretutto ,l'ho disdetto il contratto, subito dopo il primo bimestre , inoltre i famosi 12 centesimi a kwh promessi in sede di contratto non sono stati rispettati ,anche perché la tariffa verificata è assai maggiore di quella promessa. Pertanto sono a richiedervi la registrazione telefonia del momento in cui voi avete attivato il contratto, senza la mia firma , dal momento in cui il vostro consulente , mi aveva garantito, che la telefonata avrebbe certificato quello che fu stabilito ma, che non avete rispettato. Non vi nascondete dietro al codice o t p , in quanto ,per l'Antitrust ,non ha alcun valore di conferma e presa visione delle norme contrattuali. Le pratiche di semplice gas e luce sono vessatorie , perché i contratti contengono clausole vessatorie nascoste , che attivano cose non richieste dal cliente, pertanto faccio riferimento all'articolo 66 Quinquies del codice del consumo : Il consumatore è esonerato dall'obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi, vietate dall'articolo 20, comma 5, e dall'articolo 26, comma 1, lettera f), del presente Codice. In tali casi, l'assenza di una risposta da parte del consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce consenso. 2. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il professionista non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori. Esigo una risposta celere fornita della registrazione telefonica non superiore a una settimana , dopo di che presenterò una denuncia formale presso il comando della stazione dei carabinieri preceduto dall'inoltro di questa email. Saluti. Maurizio Manca
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