Reclamo N° 196891

Angelo montagano
09 Giugno 2020
PREMESSA 1. Si premette che lo scrivente Angelo Montagano1, in data 23.04.2019, ha acquistato presso la sede di Bergamo (BG) della società Gruppo Carmeli S.p.A. l’autovettura in oggetto specificata, per l’importo di € 29.500,00. 2. L’autovettura suddetta è stata immatricolata in data 01.07.2019 e, successivamente, consegnata allo scrivente presso la menzionata sede in data 08.07.2019. B. SINISTRO STRADALE DEL 19.12.2019 1. In data 19.12.2019 lo scrivente, in qualità di conducente, ha improvvisamente e senza alcuna giustificata ragione perso il controllo dell’autovettura su tratto stradale rettilineo extraurbano. 2. Lo scrivente è stato quindi interessato da sinistro stradale con duplice ribaltamento dell’auto senza il coinvolgimento di ulteriori veicoli che precedessero e/o seguissero la marcia dell’auto in oggetto o che provenissero in direzione opposta rispetto a quest’ultima. 3. Gli accertamenti compiuti nell’immediatezza dei fatti da parte dei competenti organi di polizia stradale, da me allertati per prestare i primi soccorsi, non hanno determinato l’irrogazione di alcuna sanzione a carico dello scrivente per violazioni al Codice della Strada, tant’è che non si è reso neppure necessario l’espletamento di accertamenti finalizzati a verificare l’eventuale guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. 4. Lo scrivente, altresì, è stato trasportato in codice giallo – mediamente critico presso il nosocomio di Foggia (FG), a bordo di ambulanza intervenuta sul luogo del sinistro, risultando, al contempo, paziente vigile ed orientato spazio temporalmente. 5. La dinamica del sinistro, l’esame e le anomalie riscontrate sul veicolo in questione sono compiutamente ed opportunamente descritte nell’allegata perizia redatta in data 16.03.2020 da perito iscritto all’albo dei C.T.U. del Tribunale di Foggia. 6. La perizia è stata stilata successivamente all’ispezione dell’autoveicolo in argomento compiuta dal medesimo consulente in data 25.02.2020 presso concessionaria ufficiale del marchio Jeep “Campobasso Motori” sita in San Severo (FG) in via Zannotti n. 275 ed ove allo stato attuale risulta ancora ricoverata la stessa autovettura. 7. Nel dettaglio si evidenzia che le anomalie riscontrate sull’autovettura summenzionata (rectius: difetto di conformità) che hanno determinato l’incidente stradale del 19.12.2019 sono riconducibili a problematiche già esistenti al momento della consegna, ossia già esistenti all’08.07.2019, e risultano incompatibili con lo stato in cui il veicolo avrebbe dovuto presentarsi all’atto della consegna medesima. 8. La perizia ha accertato un’anomala deformazione del tirante destro di sterzo ed il netto divellimento del semiasse destro dal relativo differenziale, esteriorizzazione di un assemblaggio imperfetto. C. DENUNCIA DIFETTO DI CONFORMITA’, RICHIESTA DI RIMEDIO, PROVA CONTRARIA ED ESIBIZIONE DOCUMENTI 1. Si rappresenta, inoltre, che prima di formalizzare nei riguardi della Gruppo Carmeli S.p.A. la denuncia del difetto di conformità in parola, lo scrivente ha compiuto vari ed altrettanto vani tentativi telefonici per portare a conoscenza la società venditrice dell’accaduto. 2. Più volte, fino alla data della formalizzazione della denuncia, lo scrivente ha manifestato pacatamente le proprie perplessità in ordine alla conformità contrattuale dell’autovettura acquistata anche prima della stesura della perizia suddetta. 4. Pertanto in data 06.05.2020 lo scrivente, nel termine di 60 giorni decorrenti dalla scoperta del suddetto difetto ed a pena di decadenza, ha denunciato a mezzo p.e.c. alla società venditrice il difetto di conformità riscontrato sull’autovettura in questione. 5. Più in particolare la società è stata resa edotta, come specificato alle pagg. 5 e 6 della denuncia anzidetta, che: “l’autovettura in oggetto specificata, secondo quanto accertato con la perizia non è conforme al contratto ai sensi dell’art. 128 e ss. del D.Lgs. n. 206/2005, in quanto “ab origine” inidonea all’uso abituale cui è destinata e/o non corrisponde alla descrizione da voi fatta, in applicazione di quanto previsto dall‘art. 130 del D.Lgs. 206/2005, giacché la riparazione risulta impossibile e/o eccessivamente onerosa in quanto antieconomica, richiedo l’integrale restituzione del prezzo d’acquisto (rectius: risoluzione del contratto), pari ad € 29.500,00, mediante accredito su conto corrente intestato allo scrivente nonché di anticipare la ricevuta di esecuzione del bonifico agli indirizzi e-mail in calce riportati.” 6. In data 11.05.2020, all’indirizzo di p.e.c. dello scrivente, è pervenuta lettera di diffida dell’Avv. Paola CATTANEO, in nome e per conto della società in oggetto specificata, con la quale è stato contestato integralmente il contenuto della denuncia del difetto di conformità nonché respinta ogni ragione espressa nella medesima. 7. In data 11.05.2020 lo scrivente, contestando integralmente il contenuto della predetta lettera di diffida, ha rappresentato al suddetto legale in virtù dell’incarico conferito dalla Gruppo Carmeli S.p.A., nonché notiziando per conoscenza la società in oggetto, che: a. il difetto di conformità si presume, salvo prova contraria, esistente alla data dell’08.07.2019 ossia alla data della consegna dell’autoveicolo in quanto manifestatosi il 19.12.2019, data del sinistro stradale, quindi nel termine di 6 mesi dalla consegna dell’autovettura, ex art. 132 c. 3 D. Lgs. 206/2005; b. con la denuncia del difetto di conformità datata 06.05.2020 è stato richiesto uno specifico rimedio ai sensi dell’art. 130 c. 7 lett. a) del Codice del Consumo ossia tenuto conto che l’autovettura in oggetto specificata, secondo quanto accertato con la perizia non è conforme al contratto ai sensi dell’art. 128 e ss. del D.Lgs. n. 206/2005, in quanto “ab origine” inidonea all’uso abituale cui è destinata e/o non corrisponde alla descrizione fatta, in applicazione di quanto previsto dall‘art. 130 del D.Lgs. 206/2005, giacché la riparazione risulta impossibile e/o eccessivamente onerosa in quanto antieconomica, è stata richiesta l’integrale restituzione del prezzo d’acquisto (rectius: risoluzione del contratto), pari ad € 29.500,00; c. il rimedio richiesto, ex art. 130 c. 9 lett. a) del D.Lgs. 206/2005, obbliga la società venditrice ad attuarlo specificamente; d. non è stato, altresì, sciolto il nodo indicato al paragrafo B.3. della denuncia sulla consegna allo scrivente, da parte della società suddetta, della “Scheda tecnica di stato d’uso del veicolo” parte integrale e sostanziale delle condizioni di vendita che il cliente sottoscrive per presa visione, conoscenza oltreché accettazione e dalla quale sarebbero emersi i limiti di prestazione, i vizi ed i difetti funzionali derivanti dal tempo e dalle modalità del suo pregresso utilizzo, dal normale uso che ne è stato fatto nonché dal chilometraggio del medesimo autoveicolo dalla data di prima immatricolazione ossia il 06.11.2017, autovettura già targata FCA 2845 Germania, per come analiticamente e precisamente indicati e descritti nell’anzidetta scheda. e. la società Gruppo Carmeli S.p.A. è invitata, entro il termine di 15 gg., a fornire: (1) la prova contraria relativamente all’asserita inesistenza del difetto di conformità denunciato; (2) la “Scheda tecnica di stato d’uso del veicolo” parte integrale e sostanziale delle condizioni di vendita. 8. Si evidenzia che alla data odierna sono spirati inutilmente i termini suddetti, a partire rispettivamente dal 06.05.2020 e dall’11.05.2020, entro i quali la società summenzionata avrebbe dovuto: a. attuare lo specifico rimedio richiesto e consistente nella restituzione integrale del prezzo d’acquisto dell’autoveicolo; b. fornire la prova contraria e la scheda tecnica di stato d’uso del veicolo sopra menzionate. D. PROFILI DI EVENTUALE SCORRETTEZZA DELLA PRATICA COMMERCIALE 1. Si ritiene opportuno, altresì, sottolineare che il diritto di garanzia legale regola (agli artt. 128 e ss. del Codice del Consumo) le pretese che l’acquirente può vantare nei confronti del venditore in seguito alla consegna di un prodotto difettoso o dalle caratteristiche non conformi a quanto previsto nel contratto. Si tratta di disposizioni di legge irrinunciabili che trovano applicazione unicamente ai contratti di consumo, stipulati tra consumatori e operatori professionali ed aventi ad oggetto la compravendita di beni di consumo. A questa tipologia vengono equiparati anche i contratti comunque attinenti alla fornitura di beni di consumo che vengono prodotti (cioè tutte le cose mobili). Il venditore è quindi tenuto a consegnare all’acquirente solo i prodotti che corrispondono alle caratteristiche previste dal contratto di compravendita. In tal caso si parla di conformità contrattuale. Nel caso il difetto faccia la sua comparsa entro i primi 6 mesi dalla consegna del bene si presume, fino a prova contraria, che esso era presente già al momento della consegna. Il venditore è il soggetto che dovrà dimostrare che il difetto non esisteva al momento della consegna. Il vizio deve essere comunicato entro 2 mesi dal momento della scoperta, a pena di decadenza. 2. Giova evidenziare, ulteriormente, che secondo quanto disposto dal Codice del Consumo: a. un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze; b. un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie; c. per riparazione s’intende, nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita; d. il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita; e. il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene; f. in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione; g. il consumatore può chiedere al venditore di riparare il bene o di sostituirlo senza spese in entrambi i casi; h. dopo la denuncia del difetto di conformità qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo; i. il venditore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene; j. i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene si presumono esistessero già a tale data; k. è nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti. In virtù di quanto sin qui espresso, si ritiene di dover segnalare i comportamenti posti in essere dalla Gruppo Carmeli S.p.A., nei riguardi dello scrivente consumatore per come ampiamente descritti, giacché potrebbero costituire pratiche commerciali scorrette per indurre in errore il consumatore sull’esistenza o sulle modalità di esercizio della garanzia legale di conformità ovvero per ostacolarne l’esercizio stesso. Infatti la società non ha: • attuato, nonostante vi fosse obbligata, lo specifico rimedio richiesto dallo scrivente, concernente l’integrale restituzione del prezzo d’acquisto; • fornito la prova contraria relativamente all’asserita inesistenza del difetto di conformità denunciato; • esibito la “Scheda tecnica di stato d’uso del veicolo” parte integrale e sostanziale delle condizioni di vendita, per come espressamente e formalmente richiestole in punto di fatto e di diritto. Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e/o richieste ai recapiti indicati in calce alla presente. Si ringrazia per l’attenzione accordata e si porgono distinti saluti.
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