Reclamo N° 149170

Giorgio
02 Maggio 2019
Buongiorno, ho contattato diverse volte la banca, mi hanno chiesto la documentazione relativa al mio reclamo, ma a tutt'oggi non ho ricevuto alcuna risposta in merito. Riporto testualmente quanto trasmesso sia tramita email personale che tramite email della banca stessa: Spett.le, Istituto bancario, I sottoscritti LANCHI GIORGIO e BENNATI RITA storici correntisti della BANCA POPOLARE DI Lodi poi BANCO POPOLARE oggi BPM in data 12/02/2011 ho acquistato presso l'Agenzia n.3 di Roma diamanti della società IDB per un prezzo di acquisto pari ad Euro 50.316,00 (cinquantamilatrecentosedici).(VEDASI DOCUMENTAZIONE ALLEGATA) La vendita è avvenuta nei locali della banca in maniera scorretta. Mi sono state fornite, sia tramite materiale informativo e contrattuale, sia a voce, rassicurazioni rivelatesi non veritiere sulla sicurezza dell'investimento presentatomi come bene-rifugio, sul prezzo di mercato e sulla possibilità di poter disinvestire in qualsiasi momento senza difficoltà. L'Agcm ha invece accertato che il prezzo cui Intermarket Diamond Business vendeva i diamanti era palesemente gonfiato, nello specifico basato su un presunto "listino" pubblicato come inserzione a pagamento sul quotidiano "Il Sole 24Ore" il quale invece altro non era che la pubblicizzazione di prezzi stabiliti dalla stessa IDB e senza alcun riferimento alle reali quotazioni di mercato. Sono pertanto emerse ingannevolezza delle informazioni fornitemi riguardo la quotazione di mercato nonché la liquidità e la liquidabilità dell'investimento. Impregiudicato ogni altro diritto, pretesa o azione, Vi intimo, entrambi in via solidale, al risarcimento del danno da me patito per gli illeciti descritti, quantificabile nella differenza tra il valore d'acquisto e il valore effettivo di mercato secondo i benchmark internazionali di riferimento (Rapaport e IDEX), con accredito sul mio conto corrente BPM -VIA BALDOVINETTI, 156 - 00142 ROMA - IBANIT48K0503403229000000000718 . La presente quale formale messa in mora ai sensi degli articoli 1219 e ss. del Codice civile, nonché a valere anche agli effetti interruttivi di qualsivoglia termine di decadenza e/o prescrizione. Si avverte pure che, in caso di Vostro mancato riscontro positivo, non potendo, in alcun modo ulteriormente rinviare la definizione della questione prospettata, si riserva sin d’ora il ricorso presso tutte le Autorità giudiziarie competenti, per la tutela di ogni diritto, azione e ragione, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
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