Reclamo N° 50128
Andrea alessandro
26 Maggio 2017
Buon Giorno,
vorrei informazioni su un acquisto fatto via internet attraverso Ebay.
In data 15 aprile 2017 ho acquistato su Ebay un hard disk per PC.
(Transazione Paypal n. 2UD39425FU232133L
-€80,43 EUR
15/04/2017 14:08 CEST
Stefano Pampirio
[email protected]
Oggetti eBay:
n.322471625806)
Dopo 20 giorni non ricevendo nulla contatto il venditore che mi informa del fatto che li hanno finiti e non sanno quando riceveranno dai fornitori gli hard disk.
Dopo aver cercato una soluzione attraverso ebay Ecco che cosa è successo
4 mag
Ho inviato un messaggio
Non ho ricevuto l'oggetto
HD ssd non ancora arrivato. Cosa è successo?
5 mag
Il venditore ha inviato un messaggio
come descritto nell'inserzione puo' capitare che l'articolo non sia subito disponibile e dobbiamo ordinarlo presso il nostro fornitore ed è quello che abbiamo fatto in questo caso, appena ci verra' consegnato lo spediremo immediatamente se non vuole attendere oltre le facciamo il rimborso e ci scambiamo i feedback positivi va bene? se ci da conferma procediamo ci faccia sapere grazie mille per averci contattato e buon proseguimento di giornata
5 mag
Ho inviato un messaggio
scusate ma quante tempo bisogna aspettare ancora??
5 mag
Hai inviato un messaggio
Commenti?
5 mag
Il venditore ha inviato un messaggio
purtroppo non sappiamo
5 mag
Ho inviato un messaggio
accetto il rimborso
6 mag
Il venditore ha inviato un messaggio
ok facciamo rimborso e poi ci scambiamo i feedback positivi? va bene? ci conferma cosi procediamo grazie
6 mag
Ho inviato un messaggio
no non sono d'accordo apro una contestazione su paypal per il rimborso ed effettuero il feedback negativo poichè non mi avete avvisato della NON avvenuta spedizione e NON siete ingrado di darmi una tempistica per il riordino e la spedizione.
Dopo di questo ho aperto una controversia per mancata ricezione della merce su PayPal , poichè non era in grado di darmi una data ipotetica di spedizione della merce dopo che era gia passato un mese,
in parte qui riportata:
11/05/2017 11:01 CEST - PayPal: L'acquirente ha convertito la contestazione in reclamo.
11/05/2017 11:01 CEST - Acquirente: il venditore chiede cmq un feedback positivo quando non ha fatto nulla per informarmi della mancata consegna del prodottoe non sa neppure dirmi quando melo puo fornire.Sembra tanto una mezza truffa per incrementare feedback positivi.quando sulla descrizione del hard disk sdd dice chiaramente che :"PUO' CAPITARE CHE L'OGGETTO IN VENDITA IN QUESTA INSERZIONE NON SIA SUBITO DISPONIBILE ..""FAREMO DI TUTTO PER PROCURARLO NEL MINOR TEMPO POSSIBILE..."e dopo 25 giorni non sa darmi un ipotetica data di invio del hard disk ssd. pero vuole un feddback positivo per darmi il rimborso.Questo è un ricatto.
11/05/2017 10:56 CEST - Acquirente: ok vediamo che ne pensa paypal
10/05/2017 17:04 CEST - Venditore: ma non è colpa nostra se il fornitore ha problemi a reperirlo,noi le abbiamo proposto rimborso fin da subito nel momento in cui ci ha contattato,chiediamo solo poi il feedback positivo o piuttosto nulla,non meritiamo il feedback negativodeve solo darci conferma di questo e lo faremo immediatamente
10/05/2017 12:03 CEST - Acquirente: PUO' CAPITARE CHE L'OGGETTO IN VENDITA IN QUESTA INSERZIONE NON SIA SUBITO DISPONIBILE MA FAREMO DI TUTTO PER PROCURARLO NEL MINOR TEMPO POSSIBILE.SE AVETE PROPRIO URGENZA DI RICEVERLO CONTATTATECI PRIMA DI ACQUISTARE L'OGGETTO PER SAPERE LA SUA DISPONIBILITA' IMMEDIATAcome si legge all estratto della descrizione (qui sopra riportato ) del vostro hard disk ssd"faremo di tutto per procurarlo nel minor tempo possibile non significa... Non sappiamo quando !! (vostra risposta) ne tantomeno vi esime dall INFORMARMI della mancata disponibilità dopo 20 giorni.Sono anche io del settore e Non devo ricordare che nel campo dell hardware urgenza significa 2 giorni massimo, e dopo 20 avete "obbligo" professionale di informarmi su cosa sta succedendo!Non solo, dopo 25 giorni non sapete ancora darmi una data ipotetica. E 25 giorni senza uno straccio di data ipotetica mi sembra molto in contrasto con....PUO' CAPITARE CHE L'OGGETTO IN VENDITA IN QUESTA INSERZIONE NON SIA SUBITO DISPONIBILE ed ancora dopo 25 giorni non sapere un ipotetica data contrasta con.... FAREMO DI TUTTO PER PROCURARLO NEL MINOR TEMPO POSSIBILE.Non siete assolutamente professionali.Attendo Hard disk entro 5 giorni o rimborso immediato.Saluti
Ieri ricevo un primo un messaggio su whatapp sul mio numero privato
ed oggi una mail "preoccupante" che allego di seguito (prossima denuncia per diffamazione).
Cosa è possibile fare nei confronti di queste azioni scorrette ?
grazie
"prossima denuncia per diffamazione
da:
[email protected]
Egregio sig. Andrea Cazzani
visto che dopo aver ricevuto il rimborso ci ha lasciato un bel feedback negativo ingiusto e diffamatorio
nei nostri confronti,abbiamo cercato di contattarla via watz up ma senza ricevere risposta.
Volevamo solo avvisarla che ci siamo rivolti ad uno studio legale per tutelare i nostri diritti
e quindi procederemo come consigliato dal nostro avvocato.
Siamo disposti ad inviarle la richiesta di revisione del feedback cosi potra' cambiarlo da negativo a positivo
e per noi la vicenda puo' ritenersi conclusa cosi,diversamente se non riceviamo
alcuna sua comunicazione in merito entro 3 giorni dalla presente mail,
ci spiace molto ma a nostra tutela,
avvieremo le pratiche per la denuncia per diffamazione e richiesta di risarcimento danni quantificata in euro 8 mila.
Come prove faremo mettere agli atti:
-tutta la descrizione dell'inserzione (dove si evince chiaramente
la possibilita' di non avere la disponibilita' immediata dell'oggetto,ma poteva essere da noi ordinato presso
uno dei nostri fornitori e di contattarci prima di fare l'acquisto se si avesse urgenza di riceverlo,
e che non avremmo accettato feedback negativo proprio perchè tutto ben specificato nella descrizione).
-tutte le mail intercorse con lei attraverso il sistema di messaggistica ebay,dove abbiamo prontamente proposto
il rimborso nel caso in cui non voleva attendere ulteriormente.e cosi abbiamo provveduto.
-ricevuta del rimborso emessa da paypal
Attendiamo una sua risposta,
grazie e buon proseguimento di giornata.
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Lo studio legale ci ha consigliato di farle leggere quanto segue cosi sara' informato su cosa possa comportare,
diffamare una persona fisica o una ditta o societa' con un commento su una bacheca pubblica visibile a tutti..
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Documento numero 1 :
Il feedback di ebay é uno scritto pubblico accessibile alla lettura da iscritti e non iscritti al gestore del sito.
Questo rende il feedback un vero e proprio scritto pubblico non circoscritto ad un club o ristretto numero di iscritti, ma a tutti i frequentatori potenziali di internet.
Qualsiasi feedback che abbia valenza negativa, indipendentemente dalle ragioni che hanno portato l'autore a scriverlo, é passibile di querela di diffamazione e/o richiesta civile di danno.
In tema di diffamazione, ai sensi interpretativi del codice penale, si ricorda che persino la veridicità di quanto riportato in uno scritto pubblico non esclude il reato di diffamazione. (E' il caso di un acquirente che si è visto recapitare un paio di Timberland junior e non 6inch premium boot, ritenendo che il venditore di scarpe piu' che vendergliele volesse fargliele e così scrivendolo nel feedback anche se senza infierire... "vi ho trattato bene...").
Ebay ne é al corrente perfettamente e nel suo regolamento, reperibile alla voce feedback in aiuto, mette in guardia dal ricorrere ai feedback denigratori.
Il web, internet, sembra apparentemente un mezzo asettico distante dalla vita reale, ma é assai facile essere convocati per un reato o per un danno davanti al magistrato. In Italia esiste l'obbligo dell'azione penale e ciò comporta che per ogni denucia o querela, obbligatoriamente, venga aperto un fascicolo.
E' vero che molte persone rinunciano a ricorrere alla querela per diffamazione e alla richiesta di danno, ma siete sicuri che il vs. caso sia tra quelli esentati per accidia?
Se avete scritto un feedback diffamatorio ad un venditore professionale, a fronte dell'impossibilità di arrivare con voi ad una trattativa e con ebay alla rimozione, il venditore automaticamente vi avvierà un procedimento qualora non vi siano evidenti prove di dolo grave da parte sua.
Il feedback negativo, ovvero scrittura pubblica denigratoria, può essere solo giustificato nei casi di truffa evidente, con completa indisponibilità od irreperibilità del venditore, ma non é un sistema di rivalsa o "vendetta" per quello che l'acquirente suppone debba fare o non fare il venditore. Naturalmente tale giustificazione può essere valutata solo in un giudizio penale o civile e dunque non esclude che pure lo scrivente sia comunque sempre passibile di querela di diffamazione e/o richiesta civile di danno.
In tema di "giustificazione" di uno scritto pubblico denigratorio quale é sempre il feedback negativo, indipendentemente da cosa vi sia scritto, vale forse la pena di chiarire gli esatti termini legali per chi non fosse esperto di procedura. La "giustificazione" di un'azione denigratoria singola ed episodica può essere valutata solo da un giudice e quindi, l'idea assolutamente fantastica che alcuni acquirenti si sono costruiti, è che "ciò che a loro pare insoddisfacente" diventi il giustificativo di un tale scritto. Ciò è completamente errato sia per gli aspetti penali che civili ed equivale a qualcosa che i giudici condannano istantaneamente: "l'idea di farsi giustizia sommaria (o meglio somara) da soli" scrivendo un feedback negativo solitamente non a fine di dirimere una vertenza contrattuale, ma per provocare danno o indebite pressioni (spesso sconfinanti nell'estorsione).
Sintetizzando e semplificando:
1) un feedback negativo è sempre perseguibile o in sede penale o civile o in entrambi indipendentemente dal torto o dalla ragione dello scrivente.
2) un giudice può "giustificare" l'azione di un singolo episodio di uno scritto nei casi di truffa accertata (non di inadempienza contrattuale). Tale giustificazione non esclude la condanna pressoché certa alla cancellazione, ma può evitare le spese di danno allo scrivente.
Ergo: scrivere un feedback negativo in qualsiasi caso può portare davanti ad un giudice o in sede penale o civile o in entrambe. Se dal giudizio non emerge chiaramente che il venditore é un truffatore conclamato, la condanna allo scrivente e alla società amministratrice del sito é quasi certa.
Vi faccio un esempio concreto della vita quotidiana con i risvolti legali connessi.
Mi reco dal formaggiaio Giovanni e compro una mozzarella.
A casa la scarto e nell'assaggiarla la trovo sgradita.
Torno dal formaggiaio e dico: "La sua mozzarella era cattiva, me la rimborsi"
Il formaggiaio oppone un diniego e afferma che tutte le sue mozzarelle sono buone.
Cosa posso fare io in questo caso?
Ricorrere ad un giudice che stabilisca chi ha ragione.
Ma se io scrivo sul muro, su internet o su ebay: "Il formaggiaio Giovanni vende mozzarelle cattive", compio il reato di diffamazione indipendentemente dal fatto che la mozzarella fosse o meno cattiva.
Solo un giudice può stabilire se quella mozzarella fosse cattiva. Non posso farmi "giustizia da solo" attraverso uno scritto pubblico lesivo. Giovanni non solo mi querelerebbe, ma mi chiederebbe un danno che qualsiasi giudice accorderebbe. Perché é evidente che uno scritto pubblico arreca un danno, comunque. E' solo questione di quantificarlo.
Se poi Giovanni mi avesse proposto non di rimborsarmi la mozzarella, ma di vendermene un'altra con uno sconto o con un trattamento di favore (proposta transattiva), la mia posizione, qualora avessi fatto uno scritto pubblico lesivo, si aggraverebbe.
Perché il giudice mi direbbe: "Perché lei non ha accettato la transazione e ha scritto una cosa denigratoria? Era così sicuro di avere tanta ragione sino ad arrecare un danno?"
Ecco che il feedback può essere un serio problema non solo per chi lo riceve, ma per chi lo scrive.
Ad eccezione dei feedback di risposta. Per i quali il codice civile ammette, nel caso di ingiusto danno, persino il ricorso all'ingiuria.
Una causa penale e civile impiega anni e costa molto. Mediamente diverse migliaia di euro. Quando si scrive qualcosa di lesivo in pubblico verso terzi, non si vince mai. Perché é sotto gli occhi di tutti che si é scritto qualcosa di lesivo, é innegabile. Mentre il contesto per cui lo si é scritto, é tutto da verificare.
Ricorrere al giudice di pace costa poche decine di euro e non occorre una costituzione legale. E' sufficiente portare la stampata del feedback e gli estremi dello scrivente. Il giudizio impiega solitamente meno di un anno. Se ebay non ha provveduto rapidament alla rimozione, e spesso non riesce, a volte può essere opportuno citarla come parte in causa, così da permettere al giudice di stabilire le rispettive responsabilità in un unico giudizio.
I giudici sono sempre più severi sugli scritti pubblici denigratori, diffamatori, lesivi.
In fondo ormai ci sono sempre più opportunità di comprendere che si può addivenire ad una transazione equilibrata, che comprenda sì le nostre ragioni, ma anche quelle degli altri.
Molti caratteriali, nevrotici e disinformati si intestardiscono e alla fine: pagano.
E pagano molto per cose a volte di poco conto.
Se proprio ritenete di insistere nel mantenere uno scritto denigratorio, consultate un legale serio e non desideroso di rifarsi sulla vostra parcella domandandogli:
1- Che rischi corro?
2- Quanto può venirmi a costare in caso di soccombenza?
3- E' vero che posso essere condannato per la sola azione di aver composto uno scritto pubblico indipendentemente dal merito?
4- Quanto la dovrò pagare per la sua assistenza in tribunale penale e civile orientativamente?
5- Quanto le devo versare di anticipo da quando mi arriverà la citazione e dovrò costituirmi?
6- Che cosa mi costa farmi scrivere qualcosa da lei?
7- Se lei avvocato fosse al posto mio e non fosse avvocato, per questo importo, cosa farebbe?
E sappiate ascoltare i consigli. Il mondo é pieno di gonzi che non sanno ascoltare i consigli, che sbruffoneggiano e poi vanno in giro a dire: "povero me, ho comperato una schifezza su ebay per 50 euro, ho scritto un feedback negativo e ne ho dovuti pagare 5000 per una causa durata 3 anni"
Sappiate essere equilibrati.
La vita é una ricerca costante di equilibri spesso mancati.
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Documento n.2
Molto spesso viene posta questa domanda su google feedback neutro o negativo e denuncia per diffamazione.
Può un venditore denunciare un cliente che che lascia un feedback negativo o neutro su Ebay o su Amazon?
La risposta è Si e la Legge italiana parla chiara ecco un breve accenno:
art. 595 c. 1 che prevede “chiunque, al di fuori dei casi di cui all’art. 594 c. p. (Ingiuria), comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino ad € 1.032,00″ ovvero innanzi ad un giudice monocratico per diffamazione aggravata ex art. 595 c. 3 c. p. che prevede “se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad euro 516″.Il feedback è considerato mezzo stampa.
Il feedback negativo qualunque esso sia lede gravemente l’operato, la reputazione e la media di un venditore facendone scendere la media e le vendite quindi arrecando un danno alla sua azienda ed al suo business.
Il venditore può inderogabilmente denunciare un cliente senza preavviso per un feedback da lui ritenuto inappropriato. Solitamente i venditori cercano di risolvere il problema a mezzo mail o telefonicamente con clienti insoddisfatti ma se quest’ultimo non intende rimuovere e modificare il feedback può tranquillamente denunciarlo per diffamazione a mezzo stampa con l’aggravante di ledere la sua attività articolo 595 del codice penale.
Se un cliente inoltre rilascia un feedback negativo per un oggetto non arrivato scegliendo la spedizione con prioritaria il venditore è esonerato da responsabilità come evince dall’articolo 1510 del codice civile.
E’ inutile dare la colpa ad un venditore con molti positivi vuol dire che spedisce sempre a tutti… prendetevela con voi stessi e con la spedizione “economica” scelta, la spedizione su ebay specialmente è una scelta ogni venditore ha 2 tipi di spedizione una tracciata ed una non… se per risparmiare pochi euro scegliete la prioritaria assumetevene anche i rischi legati ad essa.
Poste italiane garantiscono il 99,99% dei recapiti delle prioritarie ed in effetti è così molti clienti approfittano di tale situazione della non tracciabilità e non solo hanno ricevuto l’oggetto ma per fare i furbi e per estorcere rimborsi PayPal ignari che dall’altra parte un venditore può denunciarli per violazione articoli 1510 del codice civile, 595 del codice penale, e 629 del codice penale. Dimenticavo per aggravare la cosa feedback negativo… invece di passarsi una mano sulla coscienza per pochi euro rovinare un venditore, un’azienda in questi momenti di crisi… è una vergogna. E se l’articolo non è conforme alla descrizione ? Nessun venditore onesto ti nega il recesso da esercitare entro 14 giorni se l’articolo è in confezione integra o il difetto è di fabbricazione. Il venditore è una persona che in un momento di crisi esercita il proprio lavoro su internet con famiglia e lavora onestamente al servizio dei clienti accontentando le loro esigenze, prima di lasciare negativi o neutri si contatta sempre il venditore difficilmente vi nega l’assistenza, o meglio quasi mai se è serio e svolge con amore il suo lavoro, lasciare un negativo od un neutro è la stessa cosa come se ad un bancario lo diffamate avanti a 1000 clienti sul suo operato.
Seguono gli articoli:
ARTICOLO 1510
Luogo della consegna
In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell’impresa.
Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all’altro, il venditore si libera dall’obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere ; le spese del trasporto sono a carico del compratore.
Art. 595 Codice Penale. Diffamazione.
595. Diffamazione.
Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito [c.p. 598] con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032 (1) (2).
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065 (3) (4).
Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699] (5), la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 (6).
Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate [c.p. 29, 64] (7) (8).
———————–
(1) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell’art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. Al reato previsto in questo comma si applica, ora, la pena pecuniaria della multa da euro 258 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da dieci giorni a tre mesi, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 52, comma 2, lettera a), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. (Tale disposizione si applica a decorrere dal 2 gennaio 2002, ai sensi di quanto disposto dall’art. 65 dello stesso D.Lgs. n. 274 del 2000, come modificato dall’art. 1, D.L. 2 aprile 2001, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 3 maggio 2001, n. 163).
(2) La competenza per il delitto previsto dal presente comma è devoluta al giudice di pace, ai sensi dell’art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468 e dell’art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Gazz. Uff. 6 ottobre 2000, n. 234, S.O.). Vedi, anche, gli articoli 64 e 65 dello stesso decreto.
(3) La competenza per il delitto previsto dal presente comma è devoluta al giudice di pace, ai sensi dell’art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468 e dell’art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Gazz. Uff. 6 ottobre 2000, n. 234, S.O.). Vedi, anche, gli articoli 64 e 65 dello stesso decreto.
(4) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell’art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. Al reato previsto in questo comma si applica, ora, la pena pecuniaria della multa da euro 258 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da dieci giorni a tre mesi, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 52, comma 2, lettera a), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. (Tale disposizione si applica a decorrere dal 2 gennaio 2002, ai sensi di quanto disposto dall’art. 65 dello stesso D.Lgs. n. 274 del 2000, come modificato dall’art. 1, D.L. 2 aprile 2001, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 3 maggio 2001, n. 163).
(5) Sulla diffamazione a mezzo stampa, vedi il D.Lgs.C.P.S. 3 marzo 1947, n. 156, e l’art. 13, L. 8 febbraio 1948, n. 47. Vedi, inoltre, l’art. 11, D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
(6) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell’art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.
(7) La Corte costituzionale, con sentenza 4-20 gennaio 1977, n. 42 (Gazz. Uff. 26 gennaio 1977, n. 24), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all’art. 3 Cost.
(8) Per l’aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l’art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.
Art. 629 Codice Penale. Estorsione.
629. Estorsione.
Chiunque, mediante violenza [392 c. 2, 581 c. 2] o minaccia [612], costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000 [317, 401, 640 c. 2 n. 2; 380 c. 2 lett. f) c.p.p.] (1).
La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell’ultimo capoverso dell’articolo precedente [347 c. 3, 407 c. 2 lett. a) n. 2 c.p.p.; 112 att. c.p.p.] (2) (3) (4).
__________________________________
(1) L’art. 4, L. 27 gennaio 2012, n. 3 ha sostituito le parole «con la multa da 516 euro a 2.065 euro» con le parole «con la multa da euro 1.000 a euro 4.000». In precedenza il comma era già stato modificato dall’art. 8, c. 1, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, conv., con modif., nella L. 18 febbraio 1992, n. 172.
(2) L’art. 4, L. 27 gennaio 2012, n. 3 ha sostituito le parole «da euro 1.032 a euro 3.098» con le parole «da euro 5.000 a euro 15.000». In precedenza, il comma era stato modificato dall’art. 4, L. 14 ottobre 1974, n. 497, dall’art. 113, c. 4, L. 24 novembre 1981, n. 689 e dall’art. 8, c. 2, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, conv., con modif., nella L. 18 febbraio 1992, n. 172.
(3) Per l’aumento delle pene, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, si veda art. 71, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che ha sostituito l’art. 7, c. 1, L. 31 maggio 1965, n. 575. Per un’ulteriore ipotesi di aumento della pena, si veda art. 1, L. 25 marzo 1985, n. 107.
(4) Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o applicazione della pena su richiesta, si veda art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in L. 7 agosto 1992, n. 356, aggiunto dall’art. 2, D.L. 20 giugno 1994, n. 399, conv., con modif., in L. 8 agosto 1994, n. 501.
Approfondimenti sull’estorsione
L’art. 629 c.p. è disciplinato sotto il Capo I, (Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone), del Titolo XIII (Dei delitti contro il patrimonio).
Il Titolo XIII è diviso in due capi: il Capo I ha ad oggetto i delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose e alle persone (artt. 624 – 639 bis); il Capo II ha ad oggetto i delitti contro il patrimonio mediante frode (artt. 640 – 648 ter).
L’art. 629 c.p. è compreso tra i delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose e alle persone.
Ai sensi dell’art. 629 c.p. “chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque e dieci anni e con la multa da euro 1000 a euro 4000. La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 5000 a euro 15000 se concorre taluna delle circostanze indicate nell’ultimo capoverso dell’articolo precedente”.
L’estorsione è reato plurioffensivo risultando leso sia il patrimonio che la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo. Il reato si consuma nel momento in cui l’agente consegue per sé o per altri l’ingiusto profitto con correlativo altrui danno. E’ possibile configurarsi il tentativo di estorsione l’evento desiderato dall’agente non segue alla violenza o alla minaccia.
Per quanto concerne l’elemento soggettivo, la giurisprudenza ritiene necessario il dolo specifico mentre la dottrina ritiene sufficiente il dolo generico; il dolo specifico consiste nella coscienza e volontà del fatto allo scopo di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno.
La giurisprudenza ha più volte chiarito che, ai fini della configurabilità del reato di estorsione, sono indifferenti la forma o il modo della minaccia che può assumere qualsiasi forma e può concretarsi anche in un comportamento omissivo: in particolare essa può essere anche manifesta o implicita, palese o larvata, diretta o indiretta, reale o figurata, orale o scritta, determinata o indeterminata.
La minaccia nel reato di estorsione deve essere idonea, in relazione alle circostanze concrete, a incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo; in particolare “la connotazione di una condotta come minacciosa e la sia idoneità ad integrare l’elemento strutturale del delitto di estorsione vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalità sopraffattrice dell’agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l’ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni soggettive della vittima, vista come persona di normale impressionabilità, a nulla rilevando che si verifichi una effettiva intimidazione del soggetto passivo. (Cfr. Cass. 26 gennaio 1999 – 12 marzo 1999 n. 3298).
Il delitto di estorsione richiede non solo l’ingiusto profitto ma anche un effettivo danno della persona offesa: è il pregiudizio patrimoniale a costituire elemento essenziale e caratterizzante del delitto di estorsione; occorre altresì che l’azione del colpevole incida immediatamente e direttamente sul patrimonio della persona offesa.
Una particolare forma di danno può essere ravvisata nella c.d. estorsione contrattuale o negoziale, la quale può consistere anche nella sola assunzione dell’obbligazione di effettuare una prestazione economica, a nulla rilevando l’entità della controprestazione “ovvero la circostanza che il soggetto passivo sia, o sia stato, vincolato con altri soggetti in un rapporto contrattuale di analogo contenuto oggettivo” (Cfr. Cass. 30 aprile 1982 – 12 novembre 1982 n. 10703).
Il delitto di estorsione si differenzia da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona in quanto nell’estorsione l’agente mira a conseguire un ingiusto profitto, con la coscienza che quanto pretende non gli è dovuto, mentre nell’esercizio arbitrario egli agisce al fine di esercitare un suo preteso diritto con la convinzione che quanto vuole gli .....
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