Reclamo N° 70325

Valentina
04 Novembre 2017
GROTTAFERRATA 27 OTTOBRE 2017 RACCOMANDATA A/R Alla cortese Attenzione Eni gas e luce SpA Corrispondenza Clienti – Casella Postale 71 - 20068 PESCHIERA BORROMEO (MI) Per conoscenza c/o ADUSBEF Associazione Difesa Consumatori Utenti Consumatori Servizi Bancari e Finanziari Via Carlo Farini, 62 00185- Roma Per conoscenza c/o UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI via Duilio, 13 00192-Roma OGGETTO: ECCESSIVO CONSUMO GAS DALL’ULTIMA AUTOLETTURA ALLA SOSTITUZIONE CONTATORE NUMERO CLIENTE 130019240980 intestato a VALENTINA IORIO Io sottoscritta Valentina Iorio, nata a Frascati il 1 Novembre 1978, cod fisc RIOVNT78S41D773G residente a Grottaferrata in Via G. Rondini , 59 -00046 Contatti: Telefono : 3400001806 e-mail: [email protected] PREMETTO Quanto segue: -che ho stipulato un contratto di fornitura gas con Eni gas & luce SpA il 12/01/2006 con fornitura attiva n° 6103855653 per abitazione di 100 mq circa, relativa a riscaldamento autonomo, acqua calda sanitaria e piano cottura e che in casa siamo due persone -che in tutti questi anni ho sempre pagato regolarmente tutte le bollette a me pervenute -che nel periodo di riferimento 21 Aprile 2017 al 9 Giugno 2017 con bolletta n° 1722098905 emessa il 9 Giugno 2017 come da allegato 1, mi viene richiesto un importo di euro 1192,09 a fronte di un consumo stimato (!?) di 1420 smc di gas (in poco meno di due mesi e per di più primaverili !!) e presupponendo che il contatore segnasse 7752 smc, neanche fosse un albergo con ristorante annesso -che sin da subito, contatto telefonicamente il servizio clienti Eni gas & luce SpA per chiedere chiarimenti, parlando prima con l’ operatrice Annalisa n° 70577 e successivamente con l’operatrice Raffaella n° 41307, le quali , carinamente , sospendono la bolletta, nell’esatto istante in cui comunico l’autolettura del contatore di 6638 mc ( anche se erroneamente, in seguito, vedo riportata a 6438 mc, (allegato 2) vabbé ….. ci può stare -che successivamente, per ulteriore sicurezza, mi sono recata all’ Eni store di Frascati, per avere riprova di quanto detto telefonicamente, ed anche qui mi confermano di aver stornato la bolletta in esame e di attendere il 15 luglio per avere conferma della nuova fatturazione -che effettivamente la nuova fatturazione mi conferma lo storno e che mi rasserena, ritornando in linea con i consumi -che il giorno 18 Settembre c. a. mi viene sostituito il contatore con il nuovo contatore residenziale elettronico. Contestualmente noto e faccio notare al tecnico incaricato della sostituzione, la lettura del vecchio misuratore a 9512 mc di gas !! praticamente, in quasi 3 mesi, (tra l’altro estivi e, in Agosto , sono stata praticamente assente ), dovrei aver consumato più di 3000 mc di gas come da allegato 3 -che subito faccio notare al tecnico la presenza di ruggine sull’ attacco del vecchio contatore, nonché un anomalo serraggio dello stesso, nonché un forte odore di gas, presupponendo, forse, ad un eventuale perdita, a valle del misuratore , altrimenti non si spiegherebbe l’eccessivo consumo ma oramai era già stato smontato e sostituito con il nuovo, e che quindi , non si poteva più verificare. Ho anche chiesto un eventuale verifica del contatore stesso, magari fosse difettoso e/o impreciso ma il tecnico, incaricato Eni, mi ha subito detto che la eventuale spesa, pari a circa euro 300 (!!!!) sarebbe stata a mio carico qualora non avesse avvalorato il mio sospetto e che comunque il contatore sarebbe stato verificato da una ditta interposta all’Eni gas & luce SpA stessa, che, a mio avviso, non essendo “SUPER PARTES”, ho pensato, in quell’attimo, non avrebbe mai avvalorato l’ eventuale anomalia -che, allarmata, controllo anche la sostituzione del misuratore sito nell’ appartamento accanto, speculare al mio, di proprietà di mia sorella ( ARIANNA IORIO per eventuale verifica in separata sede) che per otto anni è stato affittato ad una famiglia composta da 5 persone entrate in casa nell’ esatto istante in cui io ho abitato il mio e faccio notare al tecnico (per cronaca dei fatti, resta effettivamente allibito anche lui!!) che il vecchio contatore da sostituire è esattamente fermo a quasi un terzo dei miei consumi 3526 mc (allegato 4) -che, a seguito delle mie lamentele all’ Eni store, senza avere ancora notizie sul calcolo dell’ eventuale nuova fatturazione , in data 21 Ottobre 2017 chiamo nuovamente il call center di Eni , al n° verde 800 900 700 e l’operatore Salvatore n° 70714 ( telefonata registrata e se ne chiede verifica) mi consiglia di aspettare la fatturazione della prossima bolletta e/o mandare un fax di reclamo per tutto ciò premesso la scrivente ESPONE quanto segue: Il diritto tra la scrivente e la società ENI gas & luce SpA, in seguito denominata fornitore, è intervenuto con un contratto di somministrazione di gas naturale con utenza n° 130019240980. Tale materia è regolamentata dalle norme di cui l’art. 1559 e segg. del Cod. Civ. ed inquadra quindi il contratto di utenza nel contratto di somministrazione. Nel caso specifico, si è verificata un anomalia per cause ed effetti a me non imputabili , chiaramente nel periodo che va dall’ultima autolettura inviata alla sostituzione del misuratore in questione. L’AEEG “Autorità per l’ Energia Elettrica e il Gas” ha stabilito che il fornitore, è il soggetto che installa il contatore, che ne dovrebbe effettuare la manutenzione e svolgere l’attività di lettura ed è OBBLIGATO a compiere , nei casi di somministrazione ad uso residenziale con contratto in maggior tutela, almeno due tentativi di lettura nell’arco dell’ anno, per noi clienti con consumi da 500 smc a 1500 smc e , l’intervallo tra le due letture consecutive, non può essere inferiore ai 3 mesi e/o superiore ai 7 mesi. Considerato il fatto che, in tutti questi anni, non mi è mai stata inviata richiesta da parte del fornitore che dimostri di aver inviato un “ letturista” per leggere la misurazione, né di eventuali controlli di manutenzione al misuratore stesso , si deve considerare e dare per valida la autolettura inviata dal cliente e validata dallo stesso fornitore , come nel mio specifico caso , altrimenti non avrebbe alcun senso inviarla. ( FOTO VALIDA AUTOLETTURA DEL 23 GIUGNO 2017) allegato 5. L’inadempienza da parte del fornitore , potrebbe, già in questo caso , portare a l’ annullamento del contratto stesso , così come afferma la dottrina e la consolidata Giurisprudenza (inadempienza contrattuale): In base all’art. 1460 Cod. Civ.: …….ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto (art.1565)…. questa costituisce inadempimento contrattuale ed obbliga lo stesso al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1176 e 1218 Cod. Civ. Infine, ma non per ultimo , visti gli artt. sopracitati, il contratto potrebbe di già ritenersi nullo in quanto difetta di uno dei requisiti dell’art. 1325 Cod. Civ. cioè: 1-accordo tra le parti 2-la forma; 3-la causa;. La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto, se risulta che i contraenti , non l’avrebbero concluso senza quelle parti del suo contenuto (art. 1419 Cod. Civ.) Si legge anche che l AEEG, L’AUTORITA’ per l’Energia Elettrica e il Gas, dopo aver accertato l’inosservanza da parte del fornitore dell’ obbligo del tentativo di lettura annuale dei contatori presso quasi tutti gli utenti allacciati alla propria rete, e per altri illeciti in materia di conguagli, abbia già irrorato una sanzione amministrativa pecuniaria (delibera VIS 36/10, VIS 75/11 e segg.). Altra anomalia riscontrata , (stranamente !!?) è che , entrando nell’ applicazione dell’ Eni ,da me scaricata sul PC per controllarne lo storico, le fatture e quant’altro, se vediamo il grafico dei consumi, soltanto ora risulterebbe che il mio consumo di gas relativo a gennaio 2017 è di 984 smc!!!, febbraio 2017 è di 909 smc!!! , marzo 2017 è di 735 smc!!! e correnti mesi, (in allegato 6 ), come se si fossero “spalmati”, gli ipotetici circa 3000 smc di gas, nell’ arco dell’ ultimo anno. Allora mi chiedo, “in primis” perché, all’epoca delle fatturazioni relative ai mesi in questione i consumi erano nella norma, tant’è che le bollette da me regolarmente pagate , all’epoca stimate, sono state: - rif. 23 Dic 2016/ 16 Feb 2017 (GENNAIO 2017) con fattura n° 1710653877 di euro 209,09 con consumi pari a 289 smc - rif. 17 Feb 2017/ 20 Apr 2017 (FEBBRAIO 2017) con fattura n° 1717770272 di euro 196,98 con consumi pari a 222 smc e segg. “In secundis”, se dessimo per valido il grafico e se lo stesso fosse stato creato all’ epoca delle fatturazioni sopraindicate, già a GENNAIO 2017 piuttosto che FEBBRAIO 2017 piuttosto che MARZO 2017 e segg. i “presunti” consumi sarebbero dovuti esser stati fatturati. La sola spiegazione è che il grafico è stato creato a posteriori, cioè solo dopo aver preso in considerazione la lettura di 9512 smc del 18 SETTEMBRE c.a. , non considerando per nulla, la mia autolettura del 23 GIUGNO. Consideriamo anche il fatto che, se il consumo di 9512 smc fosse e si sottolinea “fosse” veritiero, il conguaglio dei 3000 smc andrebbe “spalmato” nell’arco temporale dei 12 anni, e NON solo nell’ ultimo anno , ossia dall’ attivazione del contratto in essere (12 Gennaio 2006) all’ ultima autolettura del 23 Giugno 2017. L’ istituto della prescrizione dei termini che il Codice Civile prevede come norma imperativa e inderogabile, fa si che, tutt’al più, andrebbe calcolato il conguaglio degli ultimi 5 anni , sottraendo , ad esso, gli importi delle fatture da me regolarmente pagate. L’ AEEG Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ,con la variazione del 1 Luglio 2016 ha esteso i casi di bolletta anomala con i casi in cui 1- siano emesse bollette successivamente all’attivazione della fornitura con valori anomali rispetto all’ autolettura comunicata dal cliente 2- le bollette il cui importo supera del doppio dell’addebito più elevato degli ultimi 12 mesi In conclusione, non spetta ora stabilire se i consumi di gas del misuratore siano realmente dovuti da un eventuale fuga di gas piuttosto che da un misuratore difettoso, questo credo si terrà nelle opportune sedi, fatto sta che a tutto ciò esposto si CHIEDE: 1- che venga ricalcolato il consumo del gas dall’ultima autolettura ,in linea con i consumi “congrui” ai mesi relativi degli ultimi 5 anni 2- di esperire, comunque, come la Giurisprudenza prevede, il tentativo obbligatorio di conciliazione così come l’AEEG afferma -con delibera n° 206/01 e successive modifiche e integrazioni, in coerenza con le disposizioni comunitarie -con la delibera n. 209/2016 con la quale viene approvato il TICO (Testo Integrato Conciliazione) che istituisce il tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell’energia elettrica e del gas. -con delibera 40/2014/R/GAS e successive modifiche e integrazioni, che prevede azioni e obblighi finalizzati a garantire la sicurezza degli impianti gas utilizzati dal Cliente finale. A tutto ciò PREMESSO ed ESPOSTO con la presente VI INTIMO e DIFFIDO AD ADEMPIERE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 del Codice Civile entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della presente, avvertendovi che decorso inutilmente tale termine, il contratto s’intenderà senz’altro risolto con ogni conseguenza di legge e la sottoscritta agirà nelle sedi competenti per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi con aggravio di spese a Vostro carico. Con ogni più ampia riserva di diritti, ragioni e azioni, valga la presente ad interrompere ogni prescrizione e decadenza In fede
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