Reclamo N° 238211

Giorgio
20 Giugno 2021
Spett.le UNIONE COSUMATORI, a seguito di un SMS inviatomi da Wind Tre in cui mi si informava che il mio piano tariffario cambiera' dal prossimo 2.8.2021 con una riduzione ad un quinto dell'attuale autoricarica e il raddoppio della tariffazione per le chiamate nazionali, mi sono rivolto all'AGCOM che in sostanza mi dice che non c'e' niente da fare nonostante io abbia firmato un contratto con la TRE prima della fusione con WIND che prevedeva la durata del Piano Tariffario "per sempre. Di seguito e' riportato lo scambio di mail con l'AGCOM e vi chiedo se quanto descritto non debba comunque sanzionare il comportamento dell'Operatore Wind Tre. Grazie ed attendo i vostri consigli sul da farsi. RISPOSTA AGCOM del 17.6.2021 a seguito del reclamo telefonico del 16.6.2021 Gentile Sig. nel merito di quanto da lei rappresentato, le confermiamo che l’articolo 70, comma 4, del Codice delle Comunicazioni elettroniche - approvato con decreto legislativo n. 259/2003 - consente ai gestori di modificare unilateralmente le condizioni tariffarie, prevedendo, però, alcune garanzie di trasparenza tariffaria nei confronti degli utenti. Al riguardo, il Regolamento recante disposizioni a tutela degli utenti in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche, approvato dall’Autorità con delibera n. 519/15/CONS, prevede che gli operatori informino i clienti interessati - con preavviso non inferiore a trenta giorni - delle modifiche alle condizioni contrattuali e del loro diritto, se non accettano le nuove condizioni, di recedere senza penali e senza costi di disattivazione, nonché della possibilità di passare ad altro operatore (art. 6). La volontà di recedere deve essere comunicata, secondo le modalità indicate dall’operatore, entro la data di entrata in vigore delle modifiche. Il recesso ha efficacia a far data dall’entrata in vigore delle modifiche contrattuali, purché la relativa comunicazione pervenga all’operatore prima di tale data, e rende inapplicabili all’utente le nuove condizioni. Qualora si chieda contestualmente il passaggio ad altro operatore, nel periodo tecnicamente necessario per tale passaggio, si applicheranno le condizioni previgenti alle modifiche. L’operatore che, per ragioni di natura tecnica, non riesca a impedire l’applicazione delle nuove condizioni contrattuali, dovrà tempestivamente provvedere a stornare o a rimborsare all’utente le somme in eccesso eventualmente addebitate a causa della modifica contrattuale. L’ esercizio del diritto di recesso a seguito di modifica unilaterale da parte degli operatori comporta il venir meno di obblighi di pagamento di canoni previsti per modem o decoder forniti dagli operatori (in comodato), nonché di ulteriori oneri relativi ai costi promozionali di attivazione, come evidenziato anche con il comunicato dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 16 febbraio 2018. Eventuali violazioni della norma citata, possono essere denunciate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni esclusivamente mediante l’apposito modello D, disponibile sul sito web www.agcom.it, da trasmettere all’Autorità unicamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo [email protected]. Qualora riscontrasse difficoltà nella compilazione e/o nella trasmissione del modello D può rivolgersi al servizio di contatto dell’Autorità raggiungibile a mezzo e-mail all’indirizzo [email protected]. Si segnala che il modello D va utilizzato unicamente per dare impulso all’attività di vigilanza: sulla base di una valutazione aggregata delle denunce ricevute, i competenti Uffici dell’Autorità svolgono le attività di verifica e, ove si accerti la sussistenza delle violazioni segnalate, propongono, - nei confronti degli operatori responsabili degli illeciti - l’adozione di sanzioni pecuniarie, diffide o ordini di cessazione di comportamenti lesivi degli interessi degli utenti. Il modello D non può, invece, essere utilizzato per la risoluzione di problematiche di tipo contrattuale o per chiedere la corresponsione degli indennizzi e dei rimborsi eventualmente dovuti. A tal fine, ai sensi del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche e utenti da ultimo modificato con delibera n. 203/18/CONS, gli utenti possono avviare il tentativo obbligatorio di conciliazione: con tale procedura, utente e operatore, aiutati da una parte terza, cercano una soluzione bonaria alla loro controversia. La procedura conciliativa può essere svolta, a titolo gratuito e in modalità telematica, dinanzi al Comitato regionale delle Comunicazioni (Co.Re.Com.) competente per territorio mediante la piattaforma Conciliaweb. Ulteriori informazioni sulla procedura e la relativa modulistica sono disponibili nella sezione “Risolvi un problema con il tuo operatore” del sito www.agcom.it. MIA RISPOSTA del 20.6.2021 Spett.le Call Center AGCOM, ho letto con un certo stupore quanto inviatomi per l'evidente squilibrio che questa legge crea tra gli interessi degli utenti di telefonia mobile,che dovrebbero essere i piu' tutelati in quanto certamente la parte piu' debole, e gli Operatori che hanno iunvece tutta la forza del loro potere economico. Mi chiedo se non rientri nei doveri dell"AGCOM segnalare questo squilibrio a chi fa queste leggi. Comunque nel mio caso ho stipulato un formale contratto con l'Operatore Mobile TRE in cui si prevedeva il mantenimento del Piano tariffario "per sempre". A seguito della fusione WIND TRE sono stato sottoposto a continue pressioni per cambiarlo, un vero e proprio mobbing che ha portato l'Operatore a sospendermi l'uso del telefonino per una settimana. Chiedo all'AGCOM se non ritenga che ci sia materia per un suo intervento visto che ha consentito alla TRE di far firmare un contratto con la clausola della durata "per sempre" del piano tariffario, smentito di fatto da quanto scrittomi. Attendo una cortese risposta da parte dell'AGCOM sul da farsi ed una sua chiara presa di posizione sull'argomento. Distinti saluti Non c'e' stata alcuna risposta -
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