Reclamo N° 236426
Maria
28 Maggio 2021
In data 20.01.2021 presso l’indicato punto vendita della MediaWorld S.p.a. la scrivente acquistava alle ore 13.04 un cellulare XIAMO REDMI NOTE 9 PRO e in tale contesto l’operatore identificato a mezzo codice LVRSVT85 informava la predetta della possibilità di sottoscrivere una polizza assicurativa avverso “TUTTI” i danni anche accidentali occorsi al predetto prodotto per la durata di 24 mesi decorrenti dall’attivazione del prodotto (doc. 1).
Contestualmente all’acquisto del telefono veniva pertanto acquistata dalla scrivente la polizza avente nr. di contratto VPSSM92SD197R5.
L’acquisto non veniva preceduto né dalla visione né tantomeno della sottoscrizione da parte della scrivente di alcun documento informativo precontrattuale.
Come riportato nel contratto di acquisti n. VPSSM92SD197R5 emesso da MediaWorld S.p.a. Filiale 345 Verona 3 in data 20.01.201 alle ore 13.05 il perfezionamento dell’attivazione della polizza già acquistata e pagata sarebbe dovuta avvenire entro 30 giorni dall’acquisto tramite il sito HTTPS://mediaworldprotection.it (doc. 2).
Nessuna nota informativa veniva consegnata anche in seguito all’acquisto della polizza e l’operatore LVRSVT85 si limitava verbalmente a riferire che la polizza avrebbe coperto “TUTTI I DANNI, ANCHE ACCIDENTALI OCCORSI AL BENE DAL MOMENTO DELL’ATTIVAZIONE DELLA POLIZZA PER LA DURATA DI 24 MESI”.
La scrivente si premurava all’ora di perfezionare l’attivazione della polizza già acquistata sul sito HTTPS://mediaworldprotection.it, come prescritto in sede di acquisto della polizza assicurativa.
Si ribadisce ancora una volta che al momento dell’acquisto della polizza assicurativa presso il punto vendita MediaWorld Verona Filiale 345 nessuna documentazione informativa è stata consegnata né sottoscritta dalla scrivente acquirente, che ha potuto prendere conoscenza delle condizioni assicurative solo tramite quanto riferito verbalmente dall’operatore.
In data 20.04.2021, a seguito di una caduta accidentale con conseguente rottura della fotocamera posteriore del telefono cellulare XIAMI REDMI NOTE 9 PRO, la scrivente provvedeva a denunciare il sinistro occorso tramite il portale https://mediaworldprotection.it/ inserendo il Nr. di Contratto e la data di acquisto della polizza.
L’accesso rimanda direttamente al sito web https://spbinsurance.spbitalia.it/index.aspx?VPSSM92SD197R5
nel quale è possibile effettuare la denuncia del sinistro.
In tale senso si è pertanto proceduto in data 20.04.2021. Il bene veniva ritirato in data 27.04.2021 e riconsegnato alla scrivente in data 06.05.2021 a seguito di riparazione da parte del Centro Tecnico (doc. 3).
La scrivente ripristinava dunque il telefono riparato e constatava la effettiva riparazione del danno segnalato.
In data 15.05.2021, a seguito di caduta accidentale del telefono, munito peraltro di pellicola protettiva HD autorigenerante preinstallata acquistata per la modica cifra di 24,99 euro (cfr. doc. 1), il display del telefono si crepava irrimediabilmente (doc. 4).
La scrivente effettuava dunque un nuovo accesso al sito https://mediaworldprotection.it/ al fine di effettuare una nuova denuncia di sinistro, senza successo posto che la casella “Dichiaro un evento risultava inattiva.
Contattato il numero verde 02 86 31 19 09 apprendeva dall’operatore che la Protezione assicurativa sottoscritta è valida, nel caso di un’adesione a 24 mesi, per un totale di due sinistri (un sinistro per anno – liquidato/indennizzato) durante il periodo di validità della Polizza.
Tale fondamentale specifica doveva essere consegnata prima dell’acquisto della polizza assicurativa avvenuto in data 20.01.2021 alle ore 13.04 (cfr. doc. 1) ma MediaWOrld S.p.a., in qualità di intermediario della Compagnia assicurativa Wakam, doveva necessariamente consegnare PREVENTIVAMENTE alla scrivente il Documento Informativo precontrattuale danni (DIP Danni), al fine di addivenire ad una eventuale stipula del contratto di assicurazione nel rispetto del principio di buona fede e tutela dell’acquirente/consumatore nonché nel rispetto delle norme di cui al D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Si richiamano sul punto le chiare disposizioni di cui al Titolo XIII del D. Lgs. 209/2005 in materia di trasparenza delle operazioni e protezione dell'assicurato.
In particolare si ricorda che l’art. 182 del Codice delle Assicurazioni private stabilisce un generale dovere di correttezza dell'informazione ed alla conformità rispetto al contenuto della documentazione informativa e delle condizioni di contratto cui i prodotti stessi si riferiscono con riferimento alla pubblicità utilizzata per i prodotti delle imprese di assicurazione. Il comma 2 ricorda che “I medesimi principi sono rispettati anche quando la pubblicità sia autonomamente effettuata dagli intermediari”.
Il successivo art. 183 C.A.P. stabilisce che “nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti le imprese devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati […]”.
L’art. 185 D. Lgs. cit. prevede inoltre che “1. Le imprese di assicurazione e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti redigono i seguenti documenti: a) il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni di cui all'articolo 185 bis, redatto in conformità a quanto stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 dell'11 agosto 2017 (DIP) […] 2. Le imprese di assicurazione e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi redigono altresì il documento informativo precontrattuale aggiuntivo.
Non da ultimo si ricorda che la violazione delle norme di cui al Titolo XIII può comportare il rischio di sospensione e, nei casi più gravi, di divieto della commercializzazione dei prodotti assicurativi.
La luce della evidente violazione degli obblighi di buona fede e di correttezza riscontrati in sede di stipula del contratto assicurativo, si richiede:
1. In via principale l’immediato rimborso del valore della polizza assicurativa sottoscritta in data 20.01.2021 nr. contratto VPSSM92SD197R5 pari ad euro 124,99;
2. in via subordinata, la riparazione del nuovo sinistro occorso oltre al rimborso dei danni subiti per violazione delle regole di buona fede e correttezza nella fase precontrattuale.
Si specifica che in assenza di riscontro al presente reclamo la scrivente segnalerà quanto occorso alle autorità di controllo preposte ed in particolare all’IVASS, chiedendo l’adozione delle tempestive tutele previste ex lege.