Reclamo N° 49729

Mauro
20 Maggio 2017
Nel 2011 ho sottoscritto un contratto di leasing nautico per l'acquisto di una imbarcazione, in qualità di persona fisica, per usufruire della riduzione del 40% di iva prevista per la categoria della barca. Avendo deciso di vendere l'imbarcazione, la società di leasing ha posto la condizione che l'eventuale subentrante dovesse essere persona giuridica e non fisica in quanto, secondo la disciplina del credito ai Consumatori, art. 122, comma 1, lettera a del D.lgs 141/10 non è possibile per importi inferiori ai 75.000 euro. Essendo il residuo inferiore a questa cifra, mi è stato rifiutato il subentro con un soggetto fisico facendomi perdere la già difficile trattativa. Ammesso che tale norma sia valida per le nuove stipule (anche questo parrebbe strano, dal momento che il leasing nautico comporta un risparmio d'iva che per una persona fisica rappresenta un costo), può o deve essere applicabile anche ai contratti di leasing in corso di validità? Dal momento che i termini contrattuali restano invariati, cambia solo il cosiddetto "utilizzatore" che è il soggetto che gode dei diritti e ne assume i doveri. Ultima considerazione, una barca di queste dimensioni, è praticamente impossibile che possa interessare a soggetti giuridici, di fatto se ne impedisce la cessione se non attraverso un riscatto anticipato (ma in questo caso, scattano costi e penali e soprattutto l'iva passa interamente al 22%). Grazie delle informazioni che potrete darmi, cordiali saluti.
Condividi su:

Hai un problema con Monte dei Paschi di Siena da risolvere?

Invia un reclamo in 3 semplici passaggi

Questo reclamo è per: Monte dei Paschi di Siena

Se preferisci, chiamaci!

Dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 9 – 13 / 14 – 18

06 32600239