Reclamo N° 283382
Armando
24 Ottobre 2022
Buono a termine ,scadenza 2020 in teoria ma non c’era scritto una data di scadenza
siccome era intestato a un minore scadeva al compimento dei 18 anni e poi loro sostengono che non c’erano 10 anni per riscuoterlo ma 2.
Mi dicono che il buono è andato in prescrizione quindi di rivolgermi alla sede di roma.
Rivolta alla sede di roma mi dicono che non mi danno nulla !! perche il buono e scaduto e si sono presi i miei 500€
Mando tramite posta raccomandata una richiesta di reclamo per poter andare appunto a ritirare poi i miei soldi in posta e la risposta che mi viene data dalla sede di roma è quella.
19.10.2022
Gentile Cliente,
con riferimento alla Sua comunicazione, relativa a quanto indicato in oggetto, a seguito delle verifiche effettuate, Le comunichiamo che i Buoni Fruttiferi Postali appartenenti alla serie a termine "CE" sono da ritenersi prescritti. I buoni fruttiferi postali a termine della serie a termine "CE" sono stati emessi a seguito dell'emanazione del Decreto del Ministro del Tesoro del 30 giugno 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15/07/2000) e sono stati in collocamento: dal 16/07/2000 fino al 27/12/2000; detti buoni garantivano dopo sette anni un interesse lordo pari al 40% del capitale sottoscritto e dopo dieci anni un interesse lordo pari al 65% del capitale sottoscritto. Nel caso dei BPF appartenenti alle predetta serie trova applicazione la norma transitoria di cui all'art 10, comma 2 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 19 dicembre 2000 che estende ai predetti titoli - emessi e non ancora prescritti alla data della sua entrata in vigore - la disposizione contenuta all'art. 8 in base alla quale "i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi". Giova evidenziare che l'impossibilità di far valere il diritto (alla quale l'art. 2935 del codice civile attribuisce rilevanza di fatto interruttivo della decorrenza della prescrizione) è solo quella che deriva da cause di ordine giuridico che ne ostacolino obiettivamente l'esercizio. Tale impossibilità, infatti, non comprende impedimenti soggettivi od ostacoli di mero fatto in riferimento ai quali il successivo art. 2941 prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione. Tra le suddette cause di carattere giuridico che ostacolano l'esercizio del diritto non rientrano né l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del diritto, né il dubbio soggettivo sulla sua esistenza, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (ne consegue che il termine prescrittivo potrebbe decorrere anche nell'estrema ipotesi nella quale il soggetto interessato non sia consapevole di essere titolare di un determinato diritto). Nel restare a Sua completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione dovesse occorrerLe, siamo spiacenti di comunicarLe di non poter accogliere la Sua richiesta.
Ti ringraziamo per aver scelto i nostri servizi.
Saluti,
Poste Italiane
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