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Alessandro
26 Settembre 2017
INGIUNZIONE DI PAGAMENTO in data 24/08/17 da parte di SORIS Società di riscossioni per ente creditore Regione Piemonte
Nell’Ingiunzione cito testuale “ ..occorre procedere al recupero coattivo secondo il procedimento di cui all’articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1920 ,n. 639 ....”il suddetto decreto legge NON ESISTE e su mio invito, tramite modulo online Soris, di chiarimenti e di rinviarmi altra Ingiunzione con almeno i decreti corretti, mi è stato risposto, sempre tramite modulo online, che “L’errore da Lei individuato, UNA MERA SVISTA TIPOGRAFICA, non incide sulla validità dell’atto...”
Mi chiedo : come si può procedere ad un recupero coattivo in base ad un decreto che NON ESISTE, e che
autoritá può avere una Società di Riscossione Crediti nel validare una Ingiunzione errata controfirmata dalla Corte d’Appello di Torino