Reclamo N° 52752

Marco
02 Luglio 2017
Segnalazione inviata anche tramite email agli indirizzi: [email protected], [email protected], [email protected], rebecca.manacorda@consumatori La segnalazione inviata tramite email possiede una migliore leggibilità e contiene gli allegati citati nel testo. Alla C.A della Unione Nazionale dei Consumatori OGGETTO: NOLEGGIO OBBLIGATORIO DI OMBRELLONI SULLA SPIAGGIA LIBERA DEL LITORALE ROMANO DOVE: spiaggia libera di Castel Porziano, cancello 1, via Litoranea Spettabile UNC, la nostra storia inizia in spiaggia, sul litorale romano, in quel tratto fra Torvaianica e Ostia noto come “I Cancelli”. Premessa Cancello numero 1. Già dallo scorso anno questo ingresso è noto agli amanti e padroni di cani come l’unica spiaggia vicino Roma che abbia a disposizione un’area interamente riservata ai cani e ai loro padroni, chiamata Free Dog Village. Ogni anno, infatti, l’ordinanza comunale che regola la stagione balneare vieta di introdurre cani sulle spiagge per tutto il periodo compreso fra il 10 maggio e il 30 settembre, indipendentemente dal fatto che siano provvisti di museruola e che siano o meno legati, limitando l’ingresso dei nostri amici pelosi ad alcune aree appositamente delimitate come quella appena citata. L’ordinanza balneare del 2017 (ordinanza n. 65 del 29 aprile 2017) all’art. 7 punto 4, in modo analogo a quella del 2016, individua nella spiaggia libera di Castel Porziano, via Litoranea, cancello 1, l’area in cui è possibile introdurre animali domestici da compagnia. Come chiarisce l’ordinanza (art. 7.1 e art. 6.1 lettera j) la suddetta spiaggia è spiaggia libera, perciò come tale deve essere gratuita. L’area in oggetto è gestita dall’associazione “Amici di Max”, C.F 97781140583, i cui addetti accolgono gli avventori registrandone l’ingresso, verificano che ogni cane abbia il microchip e che sia in regola con le vaccinazioni, forniscono al bisogno ciotole (su cauzione) e acqua per gli animali e si assicurano che ogni cane abbia a disposizione una zona d’ombra individuale. Per tale motivo, fino allo scorso anno mettevano a disposizione il noleggio di un ombrellone qualora i padroni non lo avessero portato da casa. Cosa è cambiato quest’anno Quest’anno l’approccio è diverso: non ostante il fatto che l’area sia ancora una spiaggia libera, gli addetti dell’associazione non permettono più agli avventori di portare ombrelloni propri, costringendoli verbalmente a noleggiarne uno a pagamento, al costo scontato di 5 euro se tesserati (la tessera costa 10 euro) altrimenti al costo di 7 euro. La cosa mi è parsa subito strana e quando ho chiesto spiegazioni agli addetti mi è stato risposto che quest’anno l’associazione ha presentato in circoscrizione un piano di sicurezza aziendale in base al quale, per la sicurezza dei lavoratori, non era più possibile introdurre nell’area ombrelloni “non a norma” che potessero danneggiare i presenti volando a causa del vento o per malfunzionamenti vari. Un piano di sicurezza aziendale? Ma noi non siamo dipendenti della loro azienda… Perché un piano di sicurezza aziendale dovrebbe limitare un nostro diritto?? E cos’è un ombrellone “a norma”? Tutto dipende dall’etichetta? Vediamo… Ho chiesto loro quindi quali “norme” dovessero soddisfare gli ombrelloni da spiaggia, al che mi è stato risposto che i modelli “professionali” in loro dotazione sono muniti di apposita etichetta che esplicita il rispetto di tale norma. L’etichetta è quella che potete visionare in allegato (Allegato 1), e riporta testualmente: “Tessuto: 100% ACRILICO a norma della legge n. 883 del 26/11/1973”. Sono andato ovviamente a cercare subito tale legge, intitolata “Disciplina della denominazione e della etichettatura dei prodotti tessili”, nella speranza di individuarvi le norme di sicurezza sugli ombrelloni da spiaggia. Ebbene, come si può facilmente intuire dal titolo, la norma si riferisce a tutt’altro ambito, recando solo disposizioni relative all’etichettatura dei prodotti tessili, in relazione alla loro composizione. Certamente dalla legge in questione risulta che: - non detta norme relative alla sicurezza, - non tratta in modo specifico gli ombrelloni da spiaggia, - si applica a tutti i tessuti prodotti o importati in Italia, quindi anche a tutti gli ombrelloni non “professionali” acquistati nella più modesta bancarella. Non rimane che un cartello… Volendo approfondire la questione, ho letto dunque con maggiore attenzione il cartello che i gestori dell’area hanno esposto sul sentiero che conduce all’ingresso, di cui allego le foto (Allegati 2,3,4). La sezione che più interessa è la seguente: “I proprietari/detentori dovranno assicurare il benessere dei cani provvedendo a garantire zone d’ombra e fornendo acqua per abbeveraggio. A tal fine è possibile noleggiare l’ombrellone e/o il Kit WELLDOG. Ogni cane deve avere la sua zona d’ombra tramite idoneo ombrellone individuale. Per ombrelloni e attrezzature proprie, le stesse devono riunire specifici requisiti di sicurezza previsti dagli art. 351, 373 del Dpr 574/1955 e dal Piano operativo della sicurezza aziendale. […] Per prevenire incidenti sul lavoro e per motivi di sicurezza è vietato introdurre ombrelloni non a norma. […] Nel caso di attrezzature proprie (ombrelloni, ecc…) le stesse dovranno rispondere a precise condizioni di sicurezza rilasciando apposita dichiarazione liberatoria di responsabilità.” Se non al piano di sicurezza aziendale dobbiamo obbedire alla legge. Vediamo quale… Consultando l’unico riferimento normativo citato, ossia il dpr 574/1955, la faccenda si è fatta interessante se non comica, dato che quello che segue ne è il testo (fonte www.normattiva.it): “DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1955, n. 574. Autorizzazione al Ministero della pubblica istruzione ad accettare, per conto del Conservatorio di musica "C. Monteverdi" di Bolzano, una donazione. (GU n.168 del 23-7-1955 ) Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Ministero della pubblica, istruzione, quale organo dello Stato, viene autorizzato ad accettare, per conto del Conservatorio di musica "C. Monteverdi" di Bolzano, la donazione di un pianoforte Steinway e di un busto in marmo, opera dello scultore Canciani raffigurante Riccardo Wagner, disposta in suo favore dalla sig.ra Ida Mayer in Rubens.” Il decreto di cui sopra non possiede altri articoli e come risulta chiaro…. parla di ben altro! Quindi la pretesa dell’associazione è del tutto priva di fondamento. L’ultima “speranza”, un errore di ortografia? Tuttavia, non potendo credere che i gestori abbiano inventato completamente un riferimento normativo, ho pensato che i simpatici “Amici di Max”, nella fretta, abbiano anagrammato il numero del dpr. Esiste infatti un dpr n. 547 (invece che 574) dello stesso anno, che riguarda una materia “leggermente” più attinente rispetto alla donazione del pianoforte e del busto, ossia “DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 547. Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. (GU n.158 del 12-7-1955 - Suppl. Ordinario )” Questo decreto possiede due articoli con lo stesso numero di quelli citati sul cartello, ossia 351 e 373, che però 1- risultano abrogati, così come l’intero provvedimento, 2- non recano norme specifiche sugli ombrelloni da spiaggia, facendo riferimento in modo generico alla sicurezza sul lavoro con materiali pericolosi Gli articoli (abrogati) sono i seguenti: Art. 351 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81)) Agli effetti dell'applicazione delle norme del presente Titolo, si intendono pericolosi o nocivi i prodotti o materie: infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o infettanti, taglienti o pungenti. Art. 373 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81)) Nella fabbricazione, manipolazione o impiego di materie o prodotti taglienti o pungenti quali lamiere sottili, trucioli metallici, vetri, aghi, devono essere adottati mezzi, sistemi meccanici o attrezzature, atti ad evitare il contatto diretto delle stesse materie o prodotti con le mani od altre parti scoperte del corpo o comunque a ridurre al minimo la pericolosità della manipolazione. In conclusione… A questo punto non so proprio più come giustificare le pretese dell’associazione riguardo al noleggio obbligatorio degli ombrelloni su una spiaggia libera, che quindi sono definitivamente ingiuste, poiché fanno venir meno la caratteristica di gratuità delle spiagge libere, e prive di qualunque motivazione. E’ inoltre molto grave che l’associazione fornisca ai visitatori riferimenti normativi errati o inesistenti. Nel frattempo il fatto che rimane è che una spiaggia libera non è più libera, perché con il pretesto di un piano di sicurezza aziendale, che dovrebbe riguardare di certo solo i dipendenti e non comprimere i diritti di terzi, è necessario pagare per entrare in spiaggia, dato che - i gestori non permettono l’ingresso senza ombrellone, - l’ombrellone va obbligatoriamente noleggiato perché gli stessi non consentono l’ingresso con ombrelloni propri. Vi chiedo quindi, se possibile, di fare un’indagine in merito, eventualmente chiedendo al Municipio X se, e in base a quali presupposti, il “piano di sicurezza aziendale” dell’associazione è stato approvato, e di pubblicare la problematica sul vostro sito, in modo da portare a conoscenza dell’opinione pubblica questa situazione e di motivare i gestori dell’area a rinunciare alle loro pretese e a RESTITUIRE AI CITTADINI IL DIRITTO DI FRUIRE GRATUITAMENTE DI UNA SPIAGGIA LIBERA. Roma, 02/07/2017
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