Reclamo N° 236196

Fabio baldassare
26 Maggio 2021
Spett.le Unione Nazionale Consumatori, in data 24/09/2020 ho stipulato un abbonamento trimestrale presso il Centro sportivo Cristo Re, sito in Via Acherusio, 21-29, Roma,00199. In data 06/10/2020 rinnovavo la mia iscrizione annuale, pagando la quota di 60 euro. Come è noto, il 25/10/2020 le attività delle palestre e dei centri sportivi tutti sono state sospese con Dpcm. Ieri 25/05/2021 mi sono recato al desk informazioni del suddetto centro e mi sono state riferite le seguenti condizioni dell'abbonamento: -la mia iscrizione annuale, rinnovata il 6/10/2020, scadrà comunque il 6/10/2021 sebbene per 7 mesi la palestra sia stata chiusa e ora i restanti mesi coincidono con la stagione estiva dove è fisiologico preferire andare al mare piuttosto che andare in palestra. -i restanti due mesi di abbonamento, dal valore residuo di 109 euro, non mi vengono rimborsati; mi viene fatto un voucher da poter utilizzare entro il 30/01/2022. Nonostante abbia fatto presente che non è essendo stabile a Roma ma dovendomi trasferire sarei nell'impossibilità di poter usufruire per i mesi estivi dell'abbonamento, mi è stata negata qualsiasi possibilità di rimborso. Sebbene ciò non sia vietato (almeno questo!) dalla legge ma purtroppo sembrerebbe che il gestore possa scegliere se rimborsare o concedere un voucher, di certo una simile condotta è contraria alla buona fede da tenersi nel corso dell'esecuzione del contratto ex art.1375 cc, in considerazione della mia situazione specifica che non mi permette appunto di sfruttare l'abbonamento senza dover andare nuovamente a rinnovare il costo di iscrizione annuale. Infatti, se volessi terminare di utilizzare l'abbonamento nei mesi di settembre e ottobre mi ritroverei nella assurda situazione di dover pagare nuovamente la quota di euro 60. Cosa che chiaramente non voglio fare perchè, dopo una simile condotta da parte del gestore della palestra che ho frequentato regolarmente negli ultimi anni, non intendo più metterci piede allo scadere del mio abbonamento. Concludo, con una personale considerazione, sull'interpretazione che viene data all'art.36 ter del DL 41/2021; laddove viene detto che il gestore può riconoscere o il rimborso o il voucher non è mica detto che la scelta tra queste due opzioni compete al gestore stesso del centro sportivo. Anche perchè una simile interpretazione, dal mio punto di vista, si porrebbe in contrasto con tutta la oramai consolidata tutela accordata al consumatore, non solo in ambito nazionale ma soprattutto sovranazionale. In attesa di vostro gentile riscontro, porgo cordiali saluti.
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