Reclamo N° 60681
Monica
31 Agosto 2017
Buongiorno, per spiegare il mio problema, allego la pec che ho inviato ieri a Tiscali (purtroppo solo oggi ho visto questo sito) e vi chiedo cortesemente consiglio:
"
OGGETTO: utenza telefonica......intestata a ........ codice cliente n. ....., codice contratto fattura nr. .....dell’importo di euro 477,14. DIFFIDA.
La sottoscritta ....
PREMESSO CHE
- nel settembre 2015 ha stipulato il contratto n. ....con codesta società;
in data 2 agosto 2017 è stata emessa la fattura meglio descritta in oggetto con cui codesta società ha richiesto una sproporzionata quanto illegittima “restituzione promozione goduta” per essere receduta anticipatamente dall’offerta triennale “Tutto Incluso Full”;
-il contratto in esame è un’aperta e sostanziale violazione dell’art. 1 comma 3 della Legge 02.04.2007 n. 40 (Legge Bersani) il quale prevede la facoltà per l’utente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e che le clausole difformi sono nulle. Come chiarito dalla Direzione Tutela dei Consumatori, “lo spirito della norma è infatti quello di garantire la massima concorrenza fra le offerte disponibili sul mercato per rafforzare il diritto di scelta dei consumatori. La norma resterebbe lettera morta ove, invece, l’operatore imponesse all’utente di corrispondere delle somme svincolate da costi effettivamente sostenuti e documentati”;
- nel contratto non è inoltre specificato il criterio di calcolo o di determinazione delle somme con conseguente assenza di trasparenza contrattuale;
- al riguardo si è in parte già espresso, in favore di altro utente, il CORECOM della Calabria con la deliberazione n. 114 del 26 gennaio 2013;
- l’art. 5 comma 1 dell’allegato A alla Delibera n. 519/2015/Cons. dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni prevede che “i contratti conclusi tra operatori e consumatori che riguardano la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche non possono imporre un primo periodo di impegno iniziale superiore a ventiquattro mesi”;
- non si comprende sin da subito quale possa essere l’eventuale danno derivante per codesto operatore di telefonia nel caso del recesso anticipato in esame sia perché non documentato sia perché la medesima offerta promozionale, aventi identiche caratteristiche e ora denominata “ADSL FULL”, addirittura ad un costo mensile inferiore alla precedente (24,95 euro anziché 27,95!!), viene pubblicizzata alla clientela su internet con la specificazione “SENZA VINCOLI PENALI LEGAMI”; pertanto ogni motivazione che colleghi l’impegno contrattuale triennale con l’esigenza da parte dell’operatore di sostenere i costi è puramente pretestuosa ed elusiva dell’invocata normativa posta a tutela del consumatore;
- il principio della durata infrabiennale è stato ribadito ancora una volta dal Legislatore, senza lasciare spazio a difformi interpretazioni, con la recentissima Legge sulla concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124 la quale, all’art. 41 lett. b) che ha introdotto il comma 3 ter all’art. 1 della Legge 40/2007, ha previsto che “ il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, ove comprenda offerte promozionali aventi ad oggetto la fornitura sia di servizi che di beni, non può avere durata superiore a ventiquattro mesi”;
- ha provveduto alla restituzione in data 28 agosto 2017 del modem/router posseduto in comodato d’uso;
- codesto operatore di telefonia ha pertanto diritto ad esigere solo il normale canone fino alla data del transito ad altro operatore e solo dei costi effettivamente sostenuti per la disattivazione,
la sottoscritta, ai sensi e per gli effetti del Codice Civile,
DIFFIDA
AD ADEMPIERE, entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della presente, annullando la fattura in oggetto, avvertendovi che decorso inutilmente tale termine la sottoscritta agirà senza indugio nelle sedi competenti per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi con aggravio di spese a Vostro carico.
....... li 30 agosto 2017
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