Quando andiamo in un bar a prendere il caffè o qualche altra bevanda da zuccherare, nella maggior parte dei casi troviamo un contenitore in cui sono presenti delle bustine di zucchero bianco o di canna, oltre a quelle dei dolcificanti. Ciò è dovuto alla Direttiva della CEE n° 111 del 2001 (recepita dal nostro Paese con il DL n° 51 del 2004) che, sostanzialmente, ha previsto il divieto di “vendita” dello zucchero allo stato sfuso, ma soltanto confezionato o meglio, usando un termine tanto caro ai legislatori comunitari, “preimballato”.
Quindi addio non soltanto al droghiere che prendeva lo zucchero da un sacco e ce ne pesava la quantità desiderata, ma anche alle zuccheriere dei bar e caffetterie dove potevamo prenderne a piacimento la quantità che desideravamo.
Curiosamente lo zucchero a velo sfugge al “preimballo” e quindi si può vendere allo stato sfuso.. Altro aspetto curioso è che nelle confezioni che contengono meno di 20 grammi di zucchero non è necessario dichiararne il contenuto.
Secondo le norme vigenti il gestore del bar è quindi a tutti gli effetti un “venditore” di zucchero e di conseguenza lo può cedere solo se “preimballato”.
E’ molto diffusa l’opinione che la comparsa delle bustine sia da attribuire a ragioni igienico sanitarie: niente di più sbagliato.
Non sono i grumi di zucchero inibiti di caffè (che peraltro quando li troviamo nelle zuccheriere casalinghe piacciono molto a grandi e piccini) a privarci della piccola gioia di dosarci la quantità che desideriamo. E’ soltanto la pignoleria legislativa di integerrimi uffici che hanno il compito di armonizzare leggi e regolamenti comunitari per evitare intralci agli scambi commerciali. Insomma dietro a tutto questo c’è probabilmente la necessità di difendere gli interessi dei “preimballatori”, ovvero delle aziende che impacchettano lo zucchero. Evitando l’obbligo di indicare il peso dello zucchero nelle bustine che ne contengono meno di 20 grammi, il loro lavoro viene ulteriormente facilitato. Peraltro nella Direttiva comunitaria non si fa cenno a possibili vantaggi per la salute pubblica.
Si tratta di una facilitazione ben sfruttata ove si consideri che lo zucchero “sfuso” o confezionato nelle scatole che tutti noi conosciamo. costa circa 1 euro al kg. Quello nelle bustine costa circa 2,5 euro il kg.
Il “ricarico” è percentualmente notevole e alla fine chi paga è ovviamente il consumatore. Anche se una singola bustina incide veramente poco sul costo della tazzina che consumiamo si tratta pur sempre di un aumento che i gestori dei bar fanno ricadere sui loro clienti lucrandoci sopra.
D’altra parte ai gestori non conviene assolutamente infrangere la legge ritornando alle zuccheriere; le multe previste non sono dolci, ma piuttosto salate e variano da 2.000 a 6.000 euro. Ovviamente conviene fare pagare di più il caffè.
La cosa paradossale è che, secondo i calcoli della FIPE (Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi) il passaggio dallo zucchero sfuso a quello in bustina nei circa 150.000 bar italiani, ha comportato un aumento del consumo di zucchero da “46,3 milioni di kg contro 32,4 milioni di kg, pari ad un costo di 92,6 milioni di euro delle dolci bustine contro i 29,2 milioni di euro delle zuccheriere”.
Ciò dipende dal fatto che le bustine contengono un quantitativo di zucchero variabile dai tre ai sei grammi. Anche chi prendeva un solo grammo di zucchero, adesso deve prenderne una bustina e magari butta lo zucchero che non consuma, oppure gran parte rimane non disciolto sul fondo della tazzina. Moltiplicando anche 1 solo grammo di zucchero sprecato per i milioni di caffè serviti quotidianamente dai nostri bar diviene facile capire quanto rappresentato dalla FIPE.
A questo si deve aggiungere la spreco dei materiali che costituiscono le bustine (generalmente carta) non sempre facilmente riciclabili e che vanno ad appesantire i contenitori della spazzatura.
Altro aspetto da tenere in considerazione è che chi ama il caffè dolce consuma più bustine con un maggiore introito calorico non raccomandabile.
Nel 2004 il Ministero delle Attività produttive intervenne con la risoluzione n. 769422 del 28/05/04 che recita:
” Si fa riferimento alla richiesta di chiarimenti circa l’applicazione dell’art. 2, comma 2, lett. f) del D.L.vo n. 51/04. Al riguardo si fa presente che è stato reso obbligatorio il preconfezionamento dello zucchero destinato ai consumatori, anche nei casi in cui viene operata la vendita, per ragioni igieniche. Il fatto che la disposizione non sia contenuta nella direttiva non significa che non si poteva approfittare dell’occasione per risolvere aspetti connessi con la tutela del consumatore. In ogni caso si ritengono pretestuosi i diversi significati attribuiti allo zucchero cosiddetto somministrato. La disposizione in parola ha solo vietato l’uso delle zuccheriere col coperchio apribile, mentre rispondono alla definizione di preimballaggio le zuccheriere dosatrici, in quanto sono contenitori chiusi. La stessa disposizione non ha reso obbligatorio solo le bustine. Il riferimento alle bustine è stato effettuato, infatti, solo allo scopo di determinare la loro etichettatura, limitata alla sola denominazione di vendita”.
Altra curiosità è che l’unico accenno alle ragioni igieniche sia stato non sia stato fatto dal Ministero della Salute, ma da quello delle attività produttive. In ogni caso con la citata nota si apre la porta (forse meglio parlare del beccuccio) alle zuccheriere dosatrici che, in effetti, sono presenti in molti bar. Comunque anche in questi bar il caffè non costa meno.
Noi poveri consumatori cosa possiamo fare? Purtroppo nulla ma soltanto proclamare a gran voce, magari un po’ in romanesco: “aridatece la zuccheriera al bar”!