Etichettatura: scompare l’indicazione dello stabilimento di produzione?
Sebbene il Regolamento UE n. 1169/2011 sia entrato in vigore da oltre due mesi, sale il rischio per i consumatori non di non trovare più, sulle etichette dei prodotti alimentari venduti in Italia, l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o confezionamento. Possibili ripercussioni si avranno sui cosiddetti prodotti “private label”, cioè quelli venduti dai supermercati con il proprio marchio (per citare qualche esempio: Conad è rappresentante legale del riso venduto con il suo marchio ma l’industria che lo produce è la Curti, così come Coop è rappresentante legale dei suoi amaretti che sono prodotti dall’industria Vicenzi).
È opportuno precisare che il suddetto Regolamento non obbliga ad inserire in etichetta la sede dello stabilimento, d’altronde neanche le Direttive precedentemente vigenti (Dir. 2000/13/CE e Dir. 1979/112/CE) disponevano tale presenza come cogente. È stata la legislazione italiana, previo nulla osta della Commissione Europea e attraverso il decreto legislativo n. 109/92, che ha reso obbligatoria questa informazione per il territorio nazionale.
Dall’entrata in vigore del presente Regolamento UE, gli Stati membri potranno prevedere ulteriori disposizioni sui prodotti alimentari commercializzati in ambito nazionale, previa notifica delle stesse alla Commissione Europea, che dovrà controllare la loro compatibilità con quanto già previsto in ambito comunitario (acquis comunitario). Pertanto l’indicazione obbligatoria in etichetta dello stabilimento di produzione potrà essere mantenuta a patto che il Governo italiano procederà come sopra descritto.
Questa informazione in etichetta potrebbe rivelarsi utile sia alle autorità di controllo per intervenire immediatamente in caso di allerta alimentare sia ai consumatori per scegliere consapevolmente gli alimenti da acquistare, nonché per tutelare i prodotti del Made in Italy, sempre più oggetto di contraffazioni. (Martina Bernardi)